IL FEDERALISTA

rivista di politica

 

Sperare in una permanenza di armonia tra molti Stati indipendenti e slegati sarebbe trascurare il corso uniforme degli avvenimenti umani e andar contro l'esperienza accumulata dal tempo.

Hamilton, The Federalist

Anno XXI, 1979, Numero 2, Pagina 127

 

 

DIRITTO COMUNITARIO E DEMOCRAZIA EUROPEA
 
 
Una sentenza del 1978 della Corte di Giustizia delle Comunità europee resa a seguito di un rinvio pregiudiziale proposto dal Pretore di Susa (causa 106/77) ha attirato ancora una volta, e con particolare intensità, l'attenzione dei giuristi e degli operatori economici su uno degli aspetti più rilevanti del processo di integrazione europea: il crescente rilievo del diritto comunitario. Si tratta di un fenomeno che, col trascorrere degli anni, ha assunto, attraverso l'emanazione dei Regolamenti comunitari, dimensioni imponenti, e che investe ormai tutti i campi della vita economica, dall'agricoltura, all'industria, al commercio, ai rapporti di lavoro, a quelli tributari. È un dato di fatto che ormai il diritto comunitario interessa direttamente, e con un'incidenza sempre maggiore, l'operatore economico nella sua attività quotidiana.
Mentre l'importanza del diritto comunitario nella vita economica non cessa di crescere, si sono andati precisando, nella dottrina e nella giurisprudenza, alcuni principi interpretativi delle norme comunitarie che vale la pena di richiamare.
È innanzitutto da considerare acquisito il principio della applicabilità diretta del diritto comunitario, che quindi può essere fatto valere in giudizio senza che debbano intervenire norme nazionali di attuazione; come è da considerare acquisito quello della prevalenza del diritto comunitario sul diritto nazionale, cioè il principio in base al quale, in caso di conflitto, la norma nazionale deve cedere il passo a quella comunitaria. Infine è da ricordare l'evoluzione dell'opinione dominante circa il modo in cui la prevalenza del diritto comunitario può essere fatta valere nell'ordinamento nazionale. In Italia, in particolare, si è passati da una fase nella quale la prevalenza era interpretata soltanto come generico obbligo dello Stato membro di abrogare le norme nazionali in conflitto con il diritto comunitario, ad una seconda fase nella quale la Corte Costituzionale ha stabilito la propria competenza a dichiarare la incostituzionalità delle norme nazionali — anche posteriori — incompatibili con quelle comunitarie, ad una terza fase, infine, in cui si sta facendo strada anche nell’ordinamento italiano l’opinione sostenuta dalla Corte di Giustizia della Comunità, secondo la quale il giudice ordinario è tenuto a disapplicare direttamente, senza sollevare la questione di costituzionalità, la norma nazionale — anche posteriore — confliggente con il diritto comunitario.
Le conseguenze del diffondersi di questo orientamento sono evidenti. L’operatore economico potrà far valere direttamente, davanti alla magistratura ordinaria — e senza doversi sottoporre alla procedura defatigante del giudizio di costituzionalità — le norme comunitarie, anche quando contrastino con norme nazionali posteriori. E nella misura in cui la Corte di Giustizia tende a spossessare le Corti Costituzionali — o gli organi analoghi nazionali — della competenza esclusiva di dichiarare l’invalidità delle leggi nazionali, essa si erige di fatto in Corte suprema federale della Comunità.
Tutto ciò significa che la silenziosa erosione delle prerogative sovrane degli Stati nazionali — anche nel campo dei rapporti giuridici quotidiani — ha ormai raggiunto soglie tali da rendere quantomeno difficile un’inversione di tendenza. Ma significa anche che, di fronte ad un fenomeno che va assumendo proporzioni sempre più imponenti, e che è rimasto fino ad oggi sottratto a qualsiasi controllo da parte delle rappresentanze parlamentari, la nostra vigilanza democratica deve divenire sempre più attenta. Ciò dà la misura di come le elezioni del Parlamento europeo non vadano apprezzate soltanto nel loro significato più generale di tappa cruciale del processo di unificazione europea, ma anche per i riflessi immediati che esse sono destinate ad avere sulla possibilità del cittadino di controllare democraticamente una produzione normativa di rilievo sempre crescente che ormai lo interessa in prima persona nella vita di tutti i giorni.
 
Francesco Rossolillo
(maggio 1979)

 

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