IL FEDERALISTA

rivista di politica

 

Sperare in una permanenza di armonia tra molti Stati indipendenti e slegati sarebbe trascurare il corso uniforme degli avvenimenti umani e andar contro l'esperienza accumulata dal tempo.

Hamilton, The Federalist

Anno XXI, 1979, Numero 3-4, Pagina 228

 

 

RISOLUZIONE DELL’U.E.F. SULLA LIBERTÀ D’AZIONE
DEL PARLAMENTO-EUROPEO
 
 
L’U.E.F. attira l’attenzione dell’opinione pubblica e della stampa sul fatto che la libertà d’azione del Parlamento europeo — che ha il suo fondamento nei Trattati di Roma — trova la sua espressione concreta nel regolamento del Parlamento stesso, che deve essere pertanto considerato come il presidio della sua libertà.
Fa osservare che l’obiettivo principale dei nemici dell’Europa, costantemente richiamato anche durante la campagna elettorale, sta proprio nel tentativo di privare il Parlamento europeo del suo diritto di organizzare, con un regolamento autonomo, i suoi lavori in piena indipendenza e libertà.
Fa osservare che il Parlamento europeo deve essere libero di agire sia per non rendere vano il voto degli europei, sia per assumere in pieno il suo diritto-dovere di diventare il protagonista della costruzione dell’Europa e di esercitare, in nome degli elettori europei, il controllo democratico della politica della Comunità.
Ricorda che il Parlamento europeo ha conquistato la sua libertà d’azione con una lotta lunga e tenace che è stata troppo spesso ignorata, e fa presente che senza una informazione europea adeguata non ci può essere né un rapporto efficace tra gli elettori europei e i loro rappresentanti, né uno sviluppo della democrazia europea.
Ciò premesso, e tenuto conto del fatto che il regolamento attuale ha fatto buona prova, l’U.E.F. ritiene che le sue caratteristiche essenziali vadano conservate adattandole, alla nuova situazione, anche numerica, del Parlamento europeo.
In particolare l’U.E.F. ritiene che:
1) il regolamento attuale sia un eccellente regolamento parlamentare, e che esso possegga, grazie al suo rigore e ai poteri accordati all’ufficio di presidenza, i requisiti indispensabili per consentire l’efficacia dei lavori in una assemblea parlamentare plurilingue, plurinazionale e con compiti eccezionali come quelli della costruzione dell’Europa;
2) ogni singolo parlamentare rappresenta il popolo delle nazioni europee. Servizi e appannaggi parlamentari a lui conferiti personalmente dal popolo, e dal popolo finanziati, non dovrebbero essere rinunciabili;
3) i servizi di studio, informazione e documentazione del Parlamento europeo dovrebbero essere messi a disposizione di ciascun deputato per rendere efficace il disposto dell’art. 25 c. 1 (facoltà di ogni membro di presentare proposte di risoluzione concernenti argomenti che rientrino nell’ambito dell’attività della Comunità);
4) le commissioni non dovrebbero essere aumentate rispetto alle 12 attuali. Pertanto, la maggior ampiezza delle commissioni impone: a) un rafforzamento del segretariato; b) la costituzione di un ufficio di presidenza e di gruppi di lavoro. I membri dell’ufficio di presidenza dovrebbero essere scelti fra i deputati che, non essendo anche parlamentari nazionali, dispongono interamente del loro tempo;
5) il diritto di petizione, disciplinato dall’art. 48, dovrebbe essere rafforzato. In particolare, quando la petizione sia sottoscritta da almeno 50.000 cittadini, la commissione per le petizioni deve portarla a conoscenza di tutti i parlamentari entro 30 giorni dal suo ricevimento;
6) l’istituzione di un Ombudsman sembra opportuna per consentire una efficace difesa dei diritti dei cittadini europei ed evitare abusi della burocrazia comunitaria;
7) le cifre che indicano le quantità minime di membri, per quanto riguarda sia la costituzione dei gruppi sia la procedura di voto, vanno ovviamente aumentate in proporzione dell’aumento del numero dei parlamentari. Esse dovrebbero pertanto almeno raddoppiare. Ad esempio, la dimensione minima del gruppo parlamentare dovrebbe essere elevata ad almeno 30 membri o 20 qualora provengano da almeno tre Stati.

 

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