IL FEDERALISTA

rivista di politica

 

Anno XXXVII, 1995, Numero 1, Pagina 50

 

 

LA RIFORMA DELLA COSTITUZIONE EUROPEA*
 
 
Sommario
 
Il Trattato di Maastricht stabilisce che si tenga una Conferenza intergovernativa nel 1996 per la revisione del Trattato stesso. E’ interesse comune dei cittadini accrescere la capacità della Comunità europea di salvaguardare la loro libertà, sicurezza e prosperità. E’ essenziale, come ha mostrato il dibattito su Maastricht, assicurarsi che l’Unione ottenga il consenso dei cittadini e incoraggi il loro sentimento di comune appartenenza e la condivisione dell’identità europea. Le istituzioni dell’Unione devono inoltre essere rafforzate allo scopo di renderne possibile l’allargamento senza indebolire la sua stabilità ed efficacia. L’UEF ha di comune accordo steso le 28 proposte contenute in questo Rapporto come raccomandazioni per la Conferenza, per rendere l’Unione più efficace, democratica e visibilmente importante per i cittadini e per lanciare il processo di creazione di una Costituzione federale. 
Le proposte includono i seguenti punti:
— L’Unione europea dovrebbe aderire alla Convenzione europea dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dovrebbe incorporare le sue disposizioni nelle leggi dell’Unione stessa. L’UE dovrebbe anche elaborare una Dichiarazione sulla cittadinanza europea che affermi i valori, i principi e gli scopi su cui si basa.
— Il principio che le leggi entrano in vigore solo dopo essere state approvate sia dal Consiglio europeo che dal Parlamento europeo deve essere applicato a tutta la legislazione comunitaria. Il Parlamento europeo dovrebbe giocare un ruolo rilevante nella Conferenza del 1996.
— Le riunioni del Consiglio europeo durante le quali vengono approvati provvedimenti legislativi dovrebbero essere aperte al pubblico e dovrebbe essere pubblicato il verbale dei lavori, degli emendamenti proposti e dei voti. Il voto a maggioranza qualificata dovrebbe essere esteso alla legislazione relativa a quasi tutte le competenze attuali della Comunità.
— Il Parlamento europeo dovrebbe eleggere il Presidente della Commissione su proposta del Consiglio europeo; e il Presidente dovrebbe nominare gli altri commissari, soggetti all’approvazione del Consiglio e del Parlamento.
— La struttura basata su pilastri stabilita dal Trattato di Maastricht dovrebbe essere eliminata. La cooperazione nei campi della giustizia e degli affari interni dovrebbe essere trasferita fra le competenze delle istituzioni comunitarie. La politica estera e di sicurezza comune dovrebbe essere assegnata per gradi alle istituzioni comunitarie.
— La Conferenza del 1996 deve definire chiaramente le competenze dell’Unione. Essa deve rivedere quelle introdotte dal Trattato di Maastricht per determinare i livelli più adeguati di decisione, in accordo con il principio di sussidiarietà. Essa dovrebbe escludere ogni possibilità di opting out dal Trattato.
— Il Parlamento europeo dovrebbe completare il suo progetto di Costituzione federale per l’Unione per presentarlo alla Conferenza del 1996. La Conferenza dovrebbe stabilire la procedura per adeguate consultazioni sul progetto in tutta l’Unione, seguite da una Convenzione nella quale membri del Parlamento europeo e dei parlamenti degli Stati, così come i rappresentanti dei governi, dovrebbero varare la Costituzione da presentare per l’approvazione al Parlamento europeo e ai parlamenti degli Stati membri e da sottoporre a referendum in tutta l’Unione.
— Un nucleo di Stati membri dovrebbe procedere all’adozione delle riforme e della Costituzione anche se non tutti fossero pronti a farlo.
 
 
I dati del problema
 
La Conferenza per le riforme del 1996.
 
Il Trattato di Maastricht stabilisce che si tenga una Conferenza intergovernativa nel 1996 per la revisione del Trattato. Tra le materie da sottoporre a revisione, quattro sono particolarmente importanti. L’art. 189b 8 indica che si deve prendere in considerazione l’allargamento della sfera della codecisione fra Parlamento europeo e Consiglio. In tal senso vanno le indicazioni che si riferiscono alla politica estera e di sicurezza comune (PESC) e in particolare alla difesa (art. J.10, J.4.6). Più in generale l’art. B indica che le forme di cooperazione introdotte dal Trattato siano passibili di revisione, «allo scopo di assicurare l’efficacia dei meccanismi e delle istituzioni della Comunità». Questo Rapporto presenta 28 proposte per la Conferenza del 1996, miranti a rendere la Comunità e l’Unione più efficaci e democratiche e a dare impulso al processo di creazione di una Costituzione federale.
 
I comuni interessi europei.
 
Rafforzamento dell’Unione. La Comunità ha garantito ai suoi cittadini libertà, sicurezza e prosperità attraverso decisioni comuni e leggi basate su interessi comuni formulate all’interno delle sue istituzioni. Questa è la migliore risposta finora concepita alla stretta e crescente interdipendenza tra gli Stati europei. Dobbiamo continuare a costruire sulla base di questa esperienza, rafforzando l’Unione, rendendola più democratica, e, in questo modo, rendendo possibile l’allargamento senza la disintegrazione. La Conferenza del 1996 offre un’opportunità per realizzare questi scopi.
Democrazia e diritti dei cittadini. L’esperienza a partire dalla firma del Trattato di Maastricht ha rivelato alcuni seri problemi. Troppi cittadini si sentono lontani dalle istituzioni comunitarie e non riescono a capire come funzionano o quali cambiamenti il Trattato introduce. Essi giustamente sentono che il potere politico viene usato con metodi poco trasparenti, non soggetti al controllo democratico. Molti temono anche che la diversità culturale, che è uno dei maggiori punti di forza dell’Europa, sia minacciata dall’eccessiva armonizzazione. Ci sono problemi molto reali nel gestire l’interdipendenza tra gli Stati. Ma ai cittadini si deve garantire che i loro diritti saranno salvaguardati nel corso del processo e che i loro voti influenzeranno la direzione della politica e dell’azione. Senza di ciò, i «meccanismi e le istituzioni» della Comunità come recita l’art. B, non saranno effettivi poiché i cittadini non li sosterranno. Fintantoché l’UE si occuperà principalmente di problemi tecnici, i suoi cittadini non svilupperanno genuini sentimenti di solidarietà, senza i quali l’Unione stessa non potrà sopravvivere nel lungo periodo.
Allargamento. L’obiettivo dell’Unione europea è quello di allargare l’Unione stessa il più presto possibile agli Stati dell’Europa centrale e orientale, dopo l’associazione di nuovi Stati dell’Efta. L’UEF condivide questo obiettivo. Ma ciò avrà delle conseguenze per l’Unione. E’ essenziale che la Conferenza del 1996 agisca per rafforzare le istituzioni. Se ciò non sarà fatto diventerà sempre più difficile raggiungere il consenso che è necessario per prendere molte decisioni nel Consiglio. L’entrata di paesi neutrali può causare alcuni problemi per la PESC, specialmente nel campo della difesa. L’ingresso dei paesi dell’Europa centrale e orientale non solo farà aumentare le difficoltà nel prendere decisioni all’unanimità, ma richiederà anche una base democratica molto solida nell’Unione, allo scopo di dare un sostegno alle loro nuove istituzioni democratiche. Più le istituzioni dell’Unione diventeranno forti, meglio essa sarà preparata ad accogliere a breve termine i paesi dell’Europa centrale e orientale senza indebolire la sua stabilità ed efficacia.
Riforme e costituzione. Per rispondere a questi bisogni l’Unione europea richiede una Costituzione federale. Solo questa può darle una forma democratica di governo che sia chiaramente compresa e sostenuta dai cittadini e che sia abbastanza forte per affrontare le sfide future. Il Parlamento europeo ha discusso nel febbraio del 1994 una bozza di Costituzione che soddisfa molte esigenze, e il nuovo Parlamento eletto nel giugno del 1994 dovrebbe completare questo lavoro entro il giugno del 1995, in modo da presentarlo in tempo utile alla Conferenza del 1996. Ma è necessario un completo processo di consultazione con i parlamenti e i governi degli Stati membri, oltre che con i cittadini e le organizzazioni non governative, prima che si possa tenere una Convenzione costituzionale. Inoltre la Conferenza del 1996 deve adottare una serie di riforme che permettano di affrontare i problemi immediati e nello stesso tempo preparare la strada verso la Costituzione federale. Le riforme proposte nei primi 27 punti che seguono dovrebbero garantire all’Unione gli elementi essenziali di una Costituzione federale. Il punto 28 delinea una procedura per l’adozione della Costituzione stessa. Infine, noi proponiamo un modo attraverso il quale un nucleo di Stati membri possa procedere nell’adozione sia delle riforme che della Costituzione, anche se non tutti fossero pronti a farlo.
 
 
Ventotto proposte per la riforma e la Costituzione
 
L’UEF avanza 28 proposte per la revisione del Trattato, contenute nelle seguenti Sezioni dalla A alla G.
Le proposte nella Sezione A sono ideate per assicurare che il cittadino sia al centro dell’Unione, attraverso il rafforzamento delle garanzie dei diritti dei cittadini e l’affermazione dei valori sui quali la cittadinanza è basata.
La democrazia e l’efficacia delle istituzioni sono l’argomento della Sezione B, che contiene proposte per una maggiore responsabilità nel processo legislativo, una maggiore efficacia nell’elaborazione e nell’esecuzione delle decisioni, il rafforzamento della rule of law.
La sezione C propone che il Parlamento europeo abbia il diritto di approvare il bilancio dell’Unione, sia per la parte riguardante le entrate, sia per la parte riguardante le spese.
La salvaguardia dei diritti dei cittadini e dei principi democratici per quanto riguarda la cooperazione nel campo della giustizia e degli affari interni è l’obiettivo principale della Sezione D.
Gli eventi vergognosi verificatisi nell’ex Jugoslavia e i pericoli analoghi in altre zone dell’Europa orientale dimostrano quanto l’Unione abbia bisogno di una maggiore capacità di agire nel campo della politica estera e di sicurezza comune. La Sezione E contiene proposte in questo senso.
E’ essenziale che l’Unione rispetti il principio di sussidiarietà. E’ cioè necessario che, usando le parole dell’articolo A del Trattato, «nel processo di creazione di una Unione sempre più stretta tra i popoli dell’Europa» le decisioni siano prese «il più vicino possibile ai cittadini». Questo principio dovrebbe essere applicato anche all’interno degli Stati membri, così come tra gli Stati membri e l’Unione, ma la Sezione F si occupa solo di questo secondo aspetto, delineando una adeguata divisione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri.
Il dibattito su Maastricht ha dimostrato quanto i cittadini abbiano bisogno di una Costituzione breve e chiara, che garantisca i diritti fondamentali e mostri che l’esercizio del potere da parte dell’Unione è controllato dai cittadini e dai loro rappresentanti. La Sezione G propone un percorso che la Conferenza del 1996 potrebbe seguire per l’elaborazione di una tale Costituzione.
La Sezione H propone un modo attraverso il quale un nucleo di paesi potrebbe procedere ad adottare le riforme e una Costituzione nel caso in cui non tutti gli Stati membri siano disposti a farlo.
 
A. Cittadinanza.
 
1. L’Unione europea dovrebbe aderire alla Convenzione europea sui diritti umani e le libertà fondamentali e dovrebbe incorporare le sue disposizioni nelle leggi dell’Unione, fino all’adozione, nella Costituzione, di una propria Carta dei diritti.
2. I diritti dei cittadini dell’Unione dovrebbero essere ulteriormente garantiti dall’aggiunta delle parole «sesso, età, razza, colore, orientamento sessuale, convinzioni politiche o credo religioso» dopo la parola «nazionalità» nell’art. 7 CE, che vieta la discriminazione nell’ambito di applicazione del Trattato, e nell’art. 48.2, che garantisce la libertà di movimento dei lavoratori all’interno della Comunità.
3. L’Unione europea dovrebbe inoltre stabilire che ogni cittadino avrà il diritto di esprimere, mantenere e sviluppare in completa libertà la sua identità nazionale, religiosa, etnica, linguistica e culturale e godrà di questo diritto, individualmente o in associazione con altri, secondo le disposizioni di legge, a patto che questo non leda l’equivalente diritto di altre persone o gruppi.
4. Il Trattato dovrebbe garantire i diritti previsti dai precedenti punti 2 e 3 a tutte le persone che risiedano legalmente e in modo permanente nell’Unione.
5. Tutti i cittadini sono liberi di esprimere la propria appartenenza a una minoranza nazionale. Questo non esenta i cittadini dai loro obblighi legali. L’identità culturale e i diritti delle minoranze etniche e nazionali devono essere protetti dallo Stato e dalle autorità locali e dovrebbe essere fornito il sostegno necessario a questo scopo.
6. L’Unione non potrà sopravvivere a lungo se i suoi cittadini non rispettano le leggi, non sostengono le sue istituzioni e non sentono una sufficiente solidarietà, reciproca e verso l’Unione. Per rendere chiara la base morale di tutto ciò, l’Unione dovrebbe elaborare una Dichiarazione sulla cittadinanza europea, da allegare al Trattato, che affermi i suoi valori fondamentali, i suoi principi e obiettivi, e serva come guida sia per i cittadini che per le politiche educative dell’Unione e degli Stati membri.
 
B. Le istituzioni.
 
Il Parlamento europeo.
 
7. Il principio secondo il quale le leggi entreranno in vigore solo dopo essere state approvate sia dal Consiglio che dal Parlamento europeo, dovrebbe essere applicato a tutte le materie di competenza della Comunità. Questo darà ai cittadini dell’Unione la chiara assicurazione che i rappresentanti che loro eleggono a livello dell’Unione avranno una influenza reale sulla legislazione europea. Ciò rafforzerà inoltre il ruolo dei partiti politici europei, che saranno così in grado di dare espressione ai bisogni dei cittadini a livello europeo. La posizione dei parlamenti degli Stati dovrebbe rimanere immutata. Il loro ruolo viene esercitato attraverso i rappresentanti dei governi nel Consiglio e i provvedimenti legislativi non entrano in vigore se vengono respinti dal Consiglio.
8. Gli emendamenti al Trattato e le decisioni sulle risorse proprie dell’Unione (art. 236, CE 201) dovrebbero richiedere, come già avviene per l’ingresso di nuovi membri, il parere conforme del Parlamento europeo. Dovrebbe essere stipulato un accordo interistituzionale tra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione per stabilire che il Parlamento prenderà parte pienamente alla Conferenza del 1996 e a ogni successiva Conferenza di riforma.
9. Il Trattato dovrebbe stabilire che venga adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio una procedura elettorale uniforme, con un voto a maggioranza, in tempo per le elezioni europee del 1999.
 
Il Consiglio.
 
10. Le riunioni del Consiglio durante le quali vengono approvati provvedimenti legislativi dovrebbero essere aperte al pubblico e dovrebbe essere pubblicato il verbale dei lavori, degli emendamenti proposti e dei voti. Questo offrirà ai cittadini l’assicurazione della trasparenza del processo legislativo e farà sì che i parlamenti degli Stati membri possano esercitare un controllo più efficace sui comportamenti legislativi dei rappresentanti dei rispettivi governi nel Consiglio.
11. Il voto a maggioranza qualificata dovrebbe essere esteso a tutti i provvedimenti legislativi riguardanti le materie attualmente di competenza della Comunità. Questo farà sì che il processo legislativo possa funzionare in modo efficace anche con un numero maggiore di Stati membri.
12. La ponderazione dei voti richiesta per la maggioranza qualificata dovrebbe essere adattata in favore degli Stati membri con una popolazione maggiore, allo scopo di rimediare allo squilibrio che risulterà dal numero crescente di Stati piccoli. Per salvaguardare la posizione degli Stati più piccoli, si dovrebbe inoltre prevedere anche la maggioranza qualificata del numero degli Stati membri, come è già previsto dall’art. J.3.2. in relazione alle azioni comuni nel campo della PESC. Il numero di voti necessario per la maggioranza qualificata dovrebbe inoltre essere ridotto a due terzi.
 
La Commissione.
 
13. Il Trattato di Maastricht migliora il controllo democratico dei rappresentanti direttamente eletti dai cittadini dell’Unione sulla Commissione, dando al Parlamento europeo il diritto di approvare la nomina di ogni nuova Commissione (art. 158.2), così come il diritto di controllare l’amministrazione della Commissione (art. 138c, e), le sue decisioni di spesa e le operazioni di controllo finanziario (art. 206). Questo controllo democratico dovrebbe essere rafforzato dando al Parlamento europeo il diritto di eleggere, su proposta del Consiglio europeo, il Presidente della Commissione, il cui ruolo nella nomina degli altri commissari dovrebbe essere rafforzato, come proposto al punto 15.
14. La Commissione, se continuerà a comprendere almeno un commissario per ogni Stato, diventerà sempre più ingovernabile con il crescere del numero degli Stati membri. La dimensione della Commissione dovrebbe perciò essere determinata in relazione al numero di portafogli necessari e non al numero degli Stati membri.
15. Il Presidente della Commissione dovrebbe nominare, previa consultazione con i governi degli Stati membri, gli altri commissari, avendo particolare riguardo per l’equilibrio geografico. La scelta dovrebbe essere comunque soggetta all’approvazione del Consiglio e del Parlamento.
16. Il Presidente della Commissione dovrebbe avere anche il diritto di nominare, con la stessa procedura e sempre con particolare riguardo all’equilibrio geografico, un numero limitato di sottosegretari, ognuno dei quali dovrebbe assistere un commissario in un campo specifico delle sue responsabilità. Il sottosegretario potrebbe essere invitato a partecipare alle riunioni della Commissione, ma non avrebbe il diritto di voto. I Commissari e i sottosegretari considerati insieme devono includere almeno un rappresentante per ogni Stato membro.
 
Corte di Giustizia.
 
17. Uno dei maggiori punti di forza della Comunità è stato il principio della rule of law come fondamento del proprio operare. Questo principio diventerà ancora più importante con l’allargamento dell’Unione a Stati che non hanno una lunga e profonda esperienza dello Stato di diritto in un sistema democratico. D’altra parte la Corte di giustizia non ha, con alcune eccezioni, giurisdizione riguardo alla cooperazione in materia di giustizia e affari interni, nonostante le enormi implicazioni per quanto riguarda i diritti dei cittadini dell’Unione. E non vi sono neppure disposizioni relative all’applicazione del principio della rule of law riguardo alla PESC. Sebbene l’attività legislativa non sia lo strumento principale della politica estera, è essenziale che gli Stati membri rispettino i vincoli del Trattato; questa esigenza non potrà che diventare sempre più rilevante con l’allargamento dell’Unione. L’articolo L del Trattato di Maastricht dovrebbe essere emendato al fine di conferire alla Corte di giustizia potere giurisdizionale sull’Unione come pure sulla Comunità.
 
C. Finanze.
 
18. Tutte le entrate e le uscite dell’Unione dovrebbero essere inserite nel bilancio che dovrà essere approvato annualmente sia dal Parlamento sia dal Consiglio. Il Parlamento dovrebbe avere la facoltà di fissare l’entità delle entrate dell’Unione, dietro approvazione del Consiglio.
 
D. Cooperazione in materia di giustizia e affari interni.
 
19. Il Trattato di Maastricht afferma che l’Unione dovrà essere «fondata sulle Comunità europee, integrate dalle forme di cooperazione stabilite dal presente Trattato» (art. A). Queste ulteriori forme di cooperazione dovrebbero rientrare nelle competenze delle istituzioni comunitarie. Al pari dell’estensione della giurisdizione della Corte di giustizia come proposto nel punto 17, la Conferenza del 1996 dovrebbe predisporre il trasferimento della responsabilità della cooperazione in materia di giustizia e affari interni alle istituzioni comunitarie. In questi due campi è di cruciale importanza per i cittadini che vengano rispettati in tutta l’Unione i principi democratici, come pure i diritti stessi dei cittadini in base al principio della rule of law. Le istituzioni della Comunità forniranno a questo riguardo migliori garanzie rispetto al metodo intergovernativo fissato dal Trattato di Maastricht relativamente a giustizia e affari interni.
 
E. Politica estera e di sicurezza comune.
 
20. La politica estera dell’Unione è indebolita dalla divisione delle responsabilità tra tre gruppi di istituzioni relative alla Comunità, alle strutture create dal Trattato di Maastricht per la PESC e alla UEO. La Conferenza del 1996 dovrebbe stabilire un programma per l’inserimento della PESC e il suo graduale completamento sotto la competenza delle istituzioni comunitarie. In vista della scadenza del Trattato UEO nel 1998, la Conferenza e gli Stati membri della UEO dovrebbero anche provvedere al trasferimento della responsabilità della UEO all’Unione, il cui Consiglio dovrebbe riunirsi senza i rappresentanti dei paesi membri dell’Unione non facenti parte della UEO stessa. Le funzioni dell’assemblea parlamentare della UEO dovrebbero essere assunte dal Parlamento europeo.
21. Sebbene una certa forma di cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza sia possibile con la regola dell’unanimità, non si può sviluppare e attuare con tali procedure una efficace politica comune, e la difficoltà tenderà ad aumentare ulteriormente con l’allargamento. Pertanto, per le azioni concordate all’interno della PESC, si dovrebbe adottare in un primo momento il voto a maggioranza qualificata su tutte le materie, eccetto quelle relative alla difesa. Al fine di evitare possibili crisi nel caso in cui minoranze di Stati membri venissero poste di fronte a posizioni per loro inaccettabili, il programma dovrebbe prevedere un periodo transitorio durante il quale gli Stati membri abbiano facoltà di sottrarsi alle azioni congiunte che risultassero, con fondate ragioni, impossibili da accettare.
22. Il Trattato non prevede procedure che possano consentire all’Unione di costituire un’effettiva difesa comune. Vi è una disposizione relativa alle decisioni ed azioni dell’Unione aventi implicazioni nel settore della difesa che prevede che debbano essere «elaborate ed attuate» dalla UEO, mentre la PESC dell’Unione deve includere «la definizione a termine di una politica di difesa comune, che potrebbe successivamente condurre a una difesa comune», compatibilmente con la politica dell’Alleanza atlantica (art. J.4). D’altra parte è probabile che l’Unione, in particolare dopo l’adesione di altri Stati neutrali, risulti poco incisiva in questo campo a meno che sia pronta a decidere su azioni comuni, come previsto dal Trattato, per altri aspetti della politica estera e di sicurezza. L’articolo J.4.3. che esclude azioni comuni per quanto riguarda «questioni aventi implicazioni nel settore della difesa» dovrebbe essere eliminato.
23. Mentre il coinvolgimento della Commissione in tema di difesa rimarrà limitato fino ad una fase successiva in cui l’Unione assumerà la piena responsabilità della difesa, la Commissione dovrebbe fin dall’inizio giocare un ruolo fondamentale in altri aspetti della PESC, come succede già per le politiche relative agli scambi commerciali. Pertanto gli articoli J.5.1. e J.5.2. dovrebbero essere emendati affinché sia la Commissione, e non la Presidenza del Consiglio, a rappresentare l’Unione e ad attuare le misure comuni per tutte le materie comprese nella PESC, eccetto quelle relative alla difesa. L’articolo J.5.3. dovrebbe essere emendato nel senso che la Presidenza, insieme agli Stati membri che hanno tenuto la presidenza nel periodo immediatamente precedente e successivo, sia pienamente affiancata dalla Commissione in questi compiti. La Conferenza del 1996 dovrebbe anche stabilire che le relazioni tra il Segretariato generale del Consiglio e la Commissione, a cui si riferisce la Dichiarazione N. 27 allegata al Trattato di Maastricht, siano tali da garantire che la Commissione possa avere i mezzi per realizzare questi compiti, in piena cooperazione con il Consiglio.
 
F. Sussidiarietà.
 
24. La Conferenza del 1996 dovrebbe definire chiaramente le competenze dell’Unione, in particolare affermando che le attuali competenze previste dal Trattato di Maastricht non devono essere ulteriormente ampliate bensì opportunamente attuate.
25. La Conferenza dovrebbe riconsiderare le competenze dell’Unione introdotte con il Trattato di Maastricht al fine di stabilire quali di esse debbano, in accordo con il principio di sussidiarietà, essere limitate o trasferite di nuovo agli Stati membri.
26. Il principio di sussidiarietà richiede una opportuna distribuzione dei poteri tra i diversi livelli di governo, comprendendo il livello dell’Unione nei casi in cui ciò fosse giustificato dalla dimensione dei problemi o da effetti esterni che renderebbero vane le azioni indipendenti degli Stati membri. Inoltre non dovrebbe essere concessa alcuna ulteriore possibilità di opting out dagli articoli del Trattato, e le deroghe concesse con il Trattato di Maastricht dovrebbero essere annullate.
27. Il Trattato dovrebbe specificare che il Comitato delle regioni deve fornire un parere in tutti i casi in cui è chiamato in causa il principio di sussidiarietà. Il Protocollo sul Comitato economico e sociale e sul Comitato delle regioni dovrebbe essere opportunamente emendato per garantire che quest’ultimo abbia una sua struttura organizzativa, adeguata ai compiti che deve realizzare.
 
G. Costituzione.
 
28. L’Unione ha bisogno di una Costituzione chiaramente comprensibile. Il Parlamento europeo dovrebbe completare il proprio progetto di Costituzione entro il giugno 1995, in tempo utile per la presentazione alla Conferenza del 1996. Il Parlamento dovrebbe adottare una posizione attiva e determinata sia nel gruppo di riflessione che nel processo di revisione. Dovrebbe presentare al gruppo di riflessione un breve documento in cui si affermino i principi costituzionali su cui fondare l’Unione. La stesura della Costituzione richiede un largo consenso tra i cittadini come pure un accurato lavoro preparatorio da parte dei suoi redattori. La Conferenza del 1996 dovrebbe pertanto stabilire una procedura per una approfondita consultazione dei parlamenti e dei governi degli Stati membri, dei cittadini e delle organizzazioni non governative, sulla base del progetto del Parlamento europeo, seguita da una Convenzione costituente a cui possano partecipare i membri del Parlamento europeo e dei parlamenti degli Stati membri, come pure i rappresentanti dei governi. La Costituzione dovrebbe entrare in vigore dopo che, adottata dalla Convenzione, venga approvata dal Parlamento europeo, dai parlamenti degli Stati membri e da referendum popolari da tenersi contemporaneamente in tutta l’Unione. La Conferenza del 1996 dovrebbe, oltre alle riforme presentate nei precedenti punti, provvedere all’emendamento del Trattato istitutivo dell’Unione europea al fine di stabilire questa procedura.
 
H. Azione di un «nucleo duro».
 
Queste modifiche al Trattato renderebbero l’Unione più efficace, più democratica e più facilmente compresa dalla gente, con comune beneficio per i cittadini di tutti gli Stati membri.
Dobbiamo però considerare la possibilità che alcuni Stati membri possano rifiutare di prendere parte a questo processo verso la costituzione federale sebbene un nucleo sostanziale di Stati intenda proseguire. Questo nucleo di Stati dovrebbe essere pronto, in questa eventualità, a intraprendere questo processo pur rispettando i diritti degli altri basati sugli attuali Trattati. Gli Stati del nucleo potrebbero così stipulare un Trattato per un’Europa federale, che vada al di là degli attuali Trattati prevedendo in aggiunta: a) un inequivocabile impegno a realizzare l’Unione economica e monetaria al più tardi entro il 1999; b) un impegno a realizzare una Unione europea di difesa tra gli Stati del nucleo, con proprie istituzioni e strumenti, incluso un Eurocorpo allargato; c) una precisa tabella di marcia relativa al passaggio al voto a maggioranza tra i rappresentanti degli Stati del nucleo al Consiglio riguardo alle loro azioni congiunte in materia di politica estera e di sicurezza e riguardo alla legislazione ed azione comuni in materia di giustizia e affari interni; d) un accordo per sostenere come gruppo solo la candidatura scelta dai cittadini degli Stati del nucleo per le cariche di Presidente della Commissione e dei commissari responsabili degli affari economici e monetari, della politica estera e di sicurezza e della giustizia e affari interni; e) un accordo per non votare la legislazione promulgata che non sia stata approvata dal Parlamento europeo; f) un impegno da assumere con quegli Stati membri che accettino la prospettiva federale per giungere all’Unione e per realizzare un governo europeo indipendente dai governi degli Stati membri. In particolare questi Stati dovrebbero impegnarsi a portare a termine il processo costituente proposto nel punto 28 e ad adottare la Costituzione federale nel momento in cui venisse approvata dagli Stati membri comprendenti almeno i due terzi della popolazione dell’Unione; g) un invito permanente agli altri Stati membri ad aderire al Trattato per un’Europa federale nel momento in cui fossero pronti ad accettarne i vincoli e gli obiettivi; h) un impegno del nucleo federale così costituito a mettere in opera un progressivo miglioramento della situazione dell’occupazione.


* Documento approvato dal XVI Congresso dell’Unione europea dei federalisti (UEF), tenutosi a Bocholt nei giorni 21-23 ottobre 1994.

 

 

 

 

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