IL FEDERALISTA

rivista di politica

 

Anno XXVI, 1984, Numero 1, Pagina 55

 

 

LA RIFORMA DEL CONSIGLIO: IL MODELLO DEL BUNDESRAT*
 
 
Introduzione.
 
In ogni discussione sulla riforma istituzionale della Comunità, uno degli aspetti più importanti e più delicati è il futuro del Consiglio. È infatti attraverso il Consiglio che i governi degli Stati membri partecipano al processo decisionale della Comunità ed è dalla composizione, dalle procedure e dai poteri del Consiglio che dipendono il grado di autonomia delle politiche comunitarie rispetto ai governi nazionali, la capacità della Comunità di fare qualcosa di più che raggiungere in ritardo compromessi basati sul minimo comune denominatore degli interessi nazionali. In breve, qui è messo in questione l’intero concetto di sovranità nazionale, e dal modo in cui questo problema viene affrontato dipenderà l’efficacia di qualunque riforma della Comunità.
La Commissione istituzionale del Parlamento europeo, nel corso dell’elaborazione del progetto di Trattato per l’Unione europea ha preso in esame diverse opzioni, che andavano dalla proposta di una « Camera degli Stati » eletta dai Parlamenti nazionali fino a soluzioni che rinforzano semplicemente la struttura ed i poteri del Consiglio così come sono attualmente. Alla fine ha optato per una soluzione che si limita ad introdurre alcune modifiche all’attuale sistema, nella speranza che siano sufficientemente modeste da essere politicamente realistiche, ma abbastanza importanti da rappresentare un miglioramento significativo. Così facendo ha adottato un modello istituzionale che non si discosta molto da quello del Bundesrat della Repubblica Federale di Germania, modello che molti membri della Commissione dovevano avere in mente quando affrontarono il problema.
Il Bundesrat presenta una notevole somiglianza, sia per quanto riguarda la sua composizione, sia per quanto riguarda il suo metodo di lavoro e le sue procedure, con il Consiglio, anche così com’è attualmente. L’obiettivo di questa nota è di esaminare queste somiglianze,[1] di identificare le differenze che consentono alla RFG di funzionare come un vero sistema federale, mentre la Comunità è invischiata in alcuni dei peggiori aspetti del metodo intergovernativo, e di stabilire se le modifiche proposte dalla Commissione istituzionale sarebbero sufficienti ad ottenere un miglioramento duraturo.
 
Il Bundesrat: strutture e procedure.
 
Secondo la costituzione della RFG, i governi dei Länder (Stati) non sono solo responsabili nelle proprie aree di competenza (educazione, polizia, ecc.), ma anche per l’attuazione e per l’esecuzione delle leggi federali. Per questa ragione, e anche perché i padri della costituzione speravano di evitare l’emergere di un forte governo centrale,[2] il Bundesrat è stato creato come organo attraverso cui i Governi dei Länder « partecipano all’attività legislativa e all’amministrazione federali » (art. 50 della Costituzione). Non è una vera e propria seconda camera, e non fa parte di un « Parlamento » diviso in due camere come nella maggior parte dei sistemi parlamentari bicamerali. Tuttavia è un organo federale, i cui membri sono Ministri di un Land, e non un organo dei Länder. Perciò non è utilizzato per il coordinamento delle politiche dei Länder che è invece realizzato attraverso conferenze permanenti di ministri dei Länder stessi (ad esempio la conferenza dei ministri della cultura, che ha un segretariato permanente di dimensioni paragonabili a quello del Bundesrat). Anche nella Comunità europea, il Consiglio dovrebbe essere una istituzione comunitaria, che agisce entro un quadro legale prefissato. Tuttavia le due funzioni di prendere decisioni sulle politiche comuni in alcuni settori e di coordinare politiche indipendenti in altri non sono separate: il Consiglio le svolge entrambe. L’unica « conferenza permanente » di coordinamento delle politiche nazionali, formalmente distinta, è la Conferenza dei Ministri degli esteri che si occupa della cooperazione politica europea, e la separazione è dovuta a ragioni completamente diverse.[3]
Proprio come il Consiglio il Bundesrat è composto da ministri che rappresentano il proprio governo. Analogamente, il voto è ponderato: cinque voti per i Länder più grandi, quattro per quelli di medie dimensioni e tre per i piccoli. Tali voti devono essere espressi in blocco. In teoria, essi corrispondono al numero di seggi attribuiti a ciascun Land in seno al Bundesrat, ma in pratica possono essere espressi da un singolo ministro. Spesso, così, ne è presente uno solo (quello interessato all’oggetto in discussione). Qualsiasi ministro del governo di un Land può rappresentarlo in seno al Bundesrat, sebbene di volta in volta non possano essere presenti come membri più rappresentanti di quanti siano i voti disponibili per il Land: quelli in eccesso sono considerati come osservatori.
Il Bundesrat si riunisce circa 15 volte all’anno – ogni tre settimane – di solito per una giornata (venerdì). Ordini del giorno anche molto pesanti vengono esauriti rapidamente. Essi sono preparati, il mercoledì precedente ogni seduta, da una riunione di funzionari, che individuano i punti sui quali esiste un accordo generale e quelli che richiedono ulteriore discussione. Solo questi ultimi sono affrontati durante la seduta (ciò è molto simile al sistema del COREPER con i suoi punti A e B). In seduta plenaria, prende la parola un solo rappresentante per ciascun Land (il ministro interessato), e, di solito, unicamente per i Länder coinvolti in un problema (per esempio, è improbabile che Berlino prenda la parola sul problema dell’acciaio). I dibattiti sono perciò brevi e puntuali. Essi sono pubblici (sebbene siano possibili anche sedute segrete: ve ne sono state solo due dal 1949), ma raramente trasmessi dalla televisione. Esiste in teoria la possibilità di sedute dedicate a interrogazioni al governo federale, ma è stata utilizzata solo sei volte dal 1949. Le decisioni al Bundesrat non sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi ma a maggioranza assoluta. La maggior parte delle sue procedure risalgono a quelle praticate dal vecchio Bundesrat istituito nel 1871.
In seno al Bundesrat non esistono gruppi politici. I suoi membri presenziano e agiscono in rappresentanza del loro Land, esattamente come in seno al Consiglio della CEE presenziano e agiscono in rappresentanza dei rispettivi interessi nazionali. Länder con governi di diverso colore politico spesso votano insieme. Il Saarland (CDU, FDP) e il Nordrhein-Westphalen (SPD), per esempio, spesso votano insieme in difesa dell’industria dell’acciaio, così come Brema (SPD) e la Bassa Sassonia (CDU) sulla cantieristica. Atteggiamenti partitici emergono solo su questioni politiche molto importanti,[4] ulteriormente complicate e dal fatto che in diversi Länder esistono diverse coalizioni, e che, in ogni caso, i partiti a livello del Land non sono sempre in accordo con i rispettivi partiti federali. In tal modo, il Bundesrat rappresenta genuinamente interessi regionali e non partitici, a differenza delle Camere degli Stati in molti altri sistemi federali. Ciò di nuovo rende il Bundesrat paragonabile al Consiglio, nel quale raramente emergono divisioni di partito o ideologiche: gli interessi nazionali costituiscono le principali linee di aggregazione e di scontro.[5]
Il Bundesrat ha quattordici Comitati specializzati, ciascuno dei quali ha undici membri – uno per Land –, il che può portare alla conseguenza che la maggioranza politica sia diversa da quella dell’assemblea plenaria. Sebbene Ministri o Primi ministri possano farne parte, essi hanno la possibilità di mandare funzionari a sostituirli, con il risultato che i Comitati sono utilizzati per una analisi dettagliata dei problemi, da parte dei funzionari dei Ministeri dei Länder proprio come i gruppi di lavoro del Consiglio e il COREPER esaminano le proposte della Commissione. Le burocrazie dei Länder, attraverso questo ed altri meccanismi, sono state sempre più coinvolte nella preparazione e nell’esecuzione delle leggi federali.[6]
Il personale proprio del Bundesrat è molto limitato (120 nel 1981 in confronto a 100 nel 1949!), in quanto il lavoro di ricerca e la preparazione sono effettuati dal personale dei ministeri interessati di ciascun Land. Il personale del Bundesrat svolge un ruolo istruttorio preminente soltanto nel settore della politica estera, dal momento che i Länder non hanno i ministeri corrispondenti.
Un altro parallelismo con il Consiglio sta nel fatto che i membri del Bundesrat possono partecipare e prendere la parola nelle sessioni plenarie e nelle riunioni delle Commissioni del Bundestag ed i membri del Bundestag possono rivolger loro delle interrogazioni. Da quanto detto sopra, si può rilevare che nella sua forma il Bundesrat presenta notevoli somiglianze con il Consiglio. Passiamo ora ad esaminare i suoi poteri e le sue responsabilità.
 
Il Bundesrat: poteri e responsabilità.
 
Il Bundesrat ha due compiti principali: la partecipazione al processo legislativo federale (comprese le questioni di bilancio e la ratifica dei Trattati) e il controllo dell’esecutivo. Per il primo aspetto si trova in una situazione completamente diversa rispetto al Consiglio dei ministri della CEE, in quanto condivide il potere con il Bundestag, che di solito ha l’ultima parola, mentre il Consiglio condivide effettivamente il potere con il Parlamento solo sui problemi di bilancio. Per il secondo aspetto, si possono rilevare alcune evidenti somiglianze. Esaminiamo ciascun compito in dettaglio.
 
Potere legislativo.
 
Il processo legislativo della Germania Federale è il seguente: tutte le leggi vanno al Bundesrat prima di essere presentate al Bundestag. A questo stadio, il Bundesrat può definire la sua posizione sotto forma di una risoluzione che è trasmessa al Bundestag. Dopo che questo ha adottato la propria posizione, la legge ritorna al Bundesrat per una seconda lettura. Qui i suoi poteri sono diversi a seconda del tipo di legge: 1. Per le leggi riguardanti tasse o trattati internazionali o riguardanti direttamente i Länder è richiesto l’assenso del Bundesrat, cioè esso ha un diritto di veto ed una legge cade se non è accettata da entrambe le Camere. 2. Per tutte le altre leggi, il Bundesrat può solo fare obiezioni che possono essere superate dal Bundestag a maggioranza. Se l’obiezione nel Bundesrat è sostenuta da una maggioranza di due terzi, una analoga maggioranza è necessaria in seno al Bundestag.
La costituzione, interpretata nella circostanza dalla Corte costituzionale[7] definisce in quale delle due categorie rientri ciascuna legge. Dal 1969, circa il 55% di tutte le leggi hanno richiesto l’approvazione del Bundesrat.[8]
Quando le posizioni del Bundestag e del Bundesrat sono diverse, ciascuna delle parti può richiedere una riunione del Comitato di conciliazione (Vermittlungsausschuss). Esso è composto di 22 membri: uno per ciascun Land da parte del Bundesrat ed un ugual numero da parte del Bundestag, esattamente come nell’attuale procedura europea. La presidenza ruota ogni tre mesi tra Bundestag e Bundesrat. Indipendentemente dalle maggioranze particolari, qualora debba essere adottata una legge che rientri nella prima delle due categorie sopra menzionate, il Comitato di conciliazione deve elaborare compromessi accettabili sia per il Bundestag che per il Bundesrat.
Le riunioni del Comitato di conciliazione sono strettamente riservate e non viene pubblicata alcuna relazione dei suoi lavori. Si pensa che in questo stia la chiave del successo del Comitato, che, in una schiacciante maggioranza dei casi,[9] riesce a raggiungere un compromesso accettabile per entrambe le Camere. È anche importante il fatto che i suoi membri sono di solito politici di grande esperienza. Ciononostante, spesso occorre che una legge sia rinviata al Comitato di conciliazione due o tre volte prima che risulti accettabile ad entrambe le camere e non vi sono limiti di tempo ai lavori del Comitato.
 
Controllo.
 
Il ruolo del Bundesrat nel controllo dell’esecutivo deriva dal fatto che la legislazione federale viene di solito applicata dai Länder, proprio come la legge della Comunità è applicata dagli Stati membri. L’articolo 80 della Costituzione specifica che per la maggior parte delle leggi, il governo federale può agire solo con il consenso del Bundesrat. Inoltre, il governo tende spesso a basarsi sul parere dei comitati del Bundesrat, in quanto non ha esperienza nell’amministrazione di alcuni settori. Sebbene si possano avere esitazioni a spingere troppo oltre l’analogia, esiste qui un chiaro parallelismo con i numerosi articoli dei Trattati comunitari che richiedono l’approvazione del Consiglio per misure di natura sostanzialmente esecutiva, con quelli che consentono alla Commissione di agire solo con l’approvazione del Consiglio o addirittura con la procedura che consente al Consiglio di intervenire quando si trova in disaccordo. Il fatto che governi, nella loro veste esecutiva, possano agire solo sotto lo stretto controllo di una o l’altra branca del legislativo non è senza precedenti. Questo non trasforma tale branca in un esecutivo aggiunto, ma ha importanti conseguenze sull’equilibrio di potere tra i differenti elementi – e quindi tra i diversi interessi – del sistema. Il sistema comunitario permette un fortissimo controllo sulle questioni esecutive da parte del Consiglio – e quindi da parte dei governi nazionali – ma si tratta sostanzialmente di una differenza di grado (anche se comunque importante).
 
Lezioni per la Comunità.
 
Il confronto, sia di forma che di contenuto, fra il ruolo del Bundesrat nel sistema di governo della RFG e quello del Consiglio della CEE, fatto nelle pagine precedenti, permette di eliminare diversi fattori spesso indicati come causa di paralisi nelle prese di decisioni della Comunità e suggerisce che sarebbero sufficienti due o tre modifiche nel sistema istituzionale della Comunità per trasformarlo in qualcosa di molto simile al modello tedesco, e quindi in un efficace sistema decisionale.
Tra i fattori spesso citati come causa di paralisi sono compresi il fatto che il Consiglio è composto da ministri che rappresentano il governo del loro Stato; l’ampio coinvolgimento di funzionari nazionali; l’obbligo di votare in blocco; ed il fatto che i ministri presenti cambiano continuamente a seconda della materia in discussione. L’esempio del Bundesrat dimostra che nessuno di essi costituisce un ostacolo alla presa di decisioni.
I due o tre cambiamenti che sarebbero sufficienti sono: 1) il voto a maggioranza in seno al Consiglio su tutte le materie con limiti di tempo prefissati; 2) la partecipazione al potere legislativo (comprese le ratifiche e il bilancio) assieme al Parlamento (la « codecisione »); e, sebbene forse in misura minore, 3) il rafforzamento dell’autonomia esecutiva della Commissione.
Naturalmente queste modifiche puramente istituzionali, di per sé stesse, non sarebbero sufficienti a trasformare la Comunità in uno Stato federale classico. Per questo sarebbe necessario un ampio aumento delle sue competenze, del suo bilancio e dell’ampiezza dell’ambito delle sue attività. Ed infatti, le proposte del Parlamento per il nuovo Trattato si concentrano tanto su questi aspetti quanto su quelli puramente istituzionali. Tuttavia la nostra preoccupazione riguarda qui unicamente le procedure di decisione (la cui efficacia è certamente un prerequisito per un allargamento delle competenze).
Il voto a maggioranza in seno al Consiglio su tutti i problemi sarebbe forse il passo più importante per consentire alla Comunità di lavorare più efficacemente. L’effetto soffocante della pratica dell’unanimità è stato descritto in innumerevoli articoli. Il voto a maggioranza può non richiedere una maggioranza semplice, come dimostra la norma che richiede una maggioranza assoluta in seno al Bundesrat. Nel caso della Comunità, sarebbe opportuno il ricorso a livelli di maggioranza diversi a seconda del problema in esame.
Per quanto riguarda il processo legislativo della Comunità, sarebbe sufficiente che fosse richiesto l’assenso del Parlamento europeo per l’adozione della legislazione comunitaria, perché la Comunità venisse a trovarsi nella stessa posizione costituzionale che si verifica nella RFG per la prima delle due categorie di leggi (quelle per le quali è necessario l’assenso sia del Bundesrat che del Bundestag). Verrebbe così ad acquistare rilievo l’attuale procedura di conciliazione (mentre oggi è carente in quanto è diritto di una delle due parti – il Consiglio – dichiararla chiusa e adottare la posizione finale) e potrebbe essere applicata in tutti i campi.
La procedura usata nella RFG per la seconda delle categorie di leggi summenzionate (quelle in cui il Bundesrat può solamente obbligare il Bundestag a prendere una seconda decisione con una maggioranza più elevata), sebbene non priva di equivalente nella procedura comunitaria riguardante la parte non-obbligatoria del bilancio, rappresenterebbe un cambiamento troppo profondo nella procedura legislativa della Comunità, che difficilmente sarebbe accettata.
Il rafforzamento dell’autonomia esecutiva della Commissione sarebbe il terzo cambiamento che contribuirebbe a mettere la Comunità in una situazione analoga a quella della RFG. Come il Governo federale tedesco, la Commissione è responsabile davanti alla camera « bassa », sebbene possa essere obbligata a dimettersi solo con una maggioranza di due terzi. La sua nomina, però, non è soggetta all’approvazione del Parlamento europeo. È nominata dagli Stati membri, collettivamente, ed in pratica da ciascuno di essi individualmente per quanto riguarda i propri membri. Chiaramente, una procedura che richieda la designazione di una équipe veramente collettiva e soggetta all’approvazione da parte del Parlamento rafforzerebbe sia l’indipendenza della Commissione, sia la sua responsabilità politica. Ciò, tuttavia, potrebbe essere di secondaria importanza rispetto all’effetto sulla Commissione del voto a maggioranza e della codecisione: essa avrebbe una libertà molto maggiore di muoversi e di appoggiarsi a maggioranze senza più bisogno di formulare sue proposte sulla base del minimo comun denominatore accettabile per i governi nazionali. Similmente, una maggior autonomia nel decidere o nel mettere in esecuzione i regolamenti senza dover costantemente e dettagliatamente rendere conto al Consiglio – cosa che caratterizza le attuali procedure – rappresenterebbe certamente un passo avanti, ma non deve necessariamente essere troppo estesa, come è dimostrato dalle disposizioni tedesche sopracitate[10] che subordinano 1’azione del Governo federale in tali ambiti all’approvazione del Bundesrat.
La tesi che queste tre misure – voto a maggioranza, codecisione e, in misura minore, rafforzamento dell’esecutivo – siano sufficienti a trasformare le procedure decisionali della Comunità può essere illustrata considerando quale sarebbe la situazione tedesca se venissero applicate in tali campi le procedure comunitarie. Immaginiamo che la decisione finale su tutte le leggi della RFG fosse presa dal Bundesrat, mentre il Bundestag potesse solo esprimere il suo « parere »; che non ci fosse limite di tempo alle discussioni e che i governi dei Länder agissero in base al gentlemen’sagreement di prendere le decisioni in seno al Bundesrat solo all’unanimità. In una simile situazione, il governo federale diverrebbe immediatamente prigioniero dei governi dei Länder – tanto più se fosse nominato da loro – e sarebbe in grado di agire solo alla velocità del più reticente dei Länder. Il potere tornerebbe, de facto, ai governi dei Länder anche nelle questioni soggette alla competenza federale. Le elezioni per il Bundestag offrirebbero agli elettori ben poche possibilità di influenzare la politica.
 
Le proposte del Parlamento europeo.
 
Si può dire che il progetto di nuovo Trattato del Parlamento europeo, elaborato dalla sua Commissione istituzionale, preveda cambiamenti della struttura della Comunità nella direzione che la analisi del modello del Bundesrat indica come necessarie?
Sulla base delle due o tre modificazioni presentate nelle pagine precedenti come sufficienti a trasformare la Comunità in una struttura di efficienza paragonabile a quella della RFG, si può rilevare che tutte e tre sono incluse nelle proposte del Parlamento. Anzi, esse sono l’essenza di tali proposte, in quanto le altre modifiche istituzionali sono di minor rilevanza.
In primo luogo il voto a maggioranza è stabilito entro limiti di tempo fissati. Sebbene gli Stati membri siano autorizzati, per un periodo transitorio, a posporre il voto invocando un interesse nazionale vitale, ciò cesserebbe dopo dieci anni, ad eccezione di quanto riguarda gli aspetti politici e diplomatici della politica estera. La clausola riguardante i limiti di tempo può di fatto precludere agli Stati membri la possibilità di raggiungere di nuovo il gentlemen’s agreement di non mettere una questione ai voti quando uno Stato membro ha delle riserve.
In secondo luogo per l’approvazione delle leggi è richiesta la codecisione. I dettagli della procedura sono un po’ diversi da quelli della procedura Bundesrat-Bundestag per le leggi che richiedono l’assenso del Bundesrat, ma le caratteristiche essenziali sono le stesse: l’assenso, o almeno, la non-opposizione di entrambe le camere e la previsione di un Comitato di conciliazione che elabori i necessari compromessi. In caso di fallimento della conciliazione, però, le due procedure differiscono in modo sostanziale: nel sistema tedesco il processo di conciliazione continua finché non viene raggiunto un compromesso accettabile per entrambe le parti. Nel progetto di Trattato del Parlamento, è prevista una seconda lettura nella quale il Parlamento può approvare il testo nella versione adottata dal Consiglio oppure approvare, a maggioranza assoluta, gli emendamenti proposti dalla Commissione. Il testo può essere allora respinto dal Consiglio a maggioranza qualificata. Questo complesso insieme di disposizioni implica che o il Consiglio e il Parlamento giungono alla fine ad un accordo (nel qual caso abbiamo ancora codecisione) oppure può essere approvato un testo sul quale concordano il Parlamento e la Commissione, purché sostenuto in Consiglio da una minoranza abbastanza forte da impedirne la bocciatura a maggioranza qualificata. In quest’ultimo caso non abbiamo più vera codecisione, ma esistono sufficienti salvaguardie. Inoltre, questo caso si verifica alla fine di una procedura abbastanza lunga da essere ritenuta eccezionale.
In terzo luogo, l’autonomia della Commissione come organo esecutivo è rafforzata. È infatti specificato che l’esecuzione dei regolamenti e delle decisioni sia compito della Commissione e sia semplicemente notificata al Consiglio e al Parlamento. Abbiamo visto sopra che ciò non è strettamente necessario, come dimostrato dal funzionamento dell’articolo 80.2 della costituzione della RFG, sebbene sia certamente auspicabile l’eliminazione di alcuni degli attuali eccessi della procedura comunitaria sotto questo aspetto. Più importanti sono le proposte per la nomina di una nuova Commissione. La durata normale del suo mandato sarebbe di cinque anni e una nuova Commissione dovrebbe essere nominata dopo ogni elezione europea attraverso una procedura che implica la designazione del suo Presidente da parte del Consiglio europeo, la scelta da parte del Presidente dei membri e del programma ed un voto di fiducia da parte del Parlamento che le consente di insediarsi. Tale procedura stabilirebbe un legame fra le elezioni europee e la formazione di una nuova commissione e richiederebbe che quest’ultima si assicurasse una maggioranza parlamentare per insediarsi. Il ruolo di « Capo dello Stato », nel designare il Presidente della commissione, è svolto qui dal Consiglio europeo. Il Presidente della commissione ha una notevole libertà nella scelta dei suoi collaboratori e nell’assegnare i portafogli. La procedura è diversa da quella della RFG perché il voto riguarda la Commissione nel suo complesso e il suo programma, mentre nella RFG esso riguarda solo il Cancelliere. Ciò non costituirebbe una differenza sostanziale perché il Cancelliere tedesco deve comunque aver stabilito qualche tacito accordo sulla composizione del ministero e sul programma se vuole assicurarsi il voto di fiducia. Una differenza più sostanziale sta nel fatto che, a differenza del Bundestag, il Parlamento non ha la possibilità di votare per un proprio candidato, qualora rifiutasse quello proposto dal « Capo dello Stato ».[11] Ciò riflette il desiderio di garantire, attraverso il Consiglio europeo, un ruolo diretto agli Stati membri e rappresenta una differenza importante, seppur non cruciale, rispetto al sistema della RFG.
Nel complesso, quindi, le proposte del Parlamento per un nuovo Trattato sembrano includere le tre modifiche essenziali, necessarie per permettere all’Unione europea di agire come sistema decisionale efficace, democratico e quasi-federale. Le altre modifiche istituzionali proposte dal Parlamento (designazione di un ministro permanente per guidare ciascuna delegazione nazionale nel Consiglio, designazione dei membri della Corte di giustizia per metà da parte del Parlamento e per metà da parte del Consiglio, specificazione dei compiti del Consiglio europeo, ecc.), sebbene non prive di significato, sono di secondaria importanza. Naturalmente, le proposte del Parlamento vertono altrettanto, se non maggiormente, sull’aumento delle competenze, delle finanze e delle attività della Comunità di quanto non facciano sul miglioramento della sua capacità decisionale. Tuttavia, possiamo affermare, per quanto riguarda quest’ultima, che, basando le sue proposte sul modello del Bundesrat, il Parlamento è sulla strada giusta.
 
Richard Corbett


*Questo articolo presuppone da parte del lettore un minimo di conoscenza delle istituzioni della Comunità.
[1]L’autore ringrazia i funzionari del Bundesrat incontrati in occasione di una visita di studio di funzionari del Parlamento europeo nel 1981, per le utili informazioni e spiegazioni fornite. In particolare vorrebbe ringraziare il dr. Ziller, Direttore del Bundesrat, il sig. Radershall, capo dell’ufficio di collegamento del Bundesrat con il Parlamento europeo, e il dr. Dietlein, cancelliere del Comitato di conciliazione.
[2]K. von Beyme in The political system of the FRG, Farborough, Gawer, 1982, p. 159 osserva che quando fu redatta la costituzione, « non esisteva potere centrale in Germania » e « entrambi i poteri esistenti nel paese, le Potenze alleate ed i governi dei Länder », miravano ad istituire un sistema decentrato « non intralciato da un governo centrale ».
[3]La separazione sta comunque diventando incerta: per esempio la Dichiarazione solenne adottata al Vertice di Stoccarda il 19 giugno 1983 fa riferimento al « Consiglio e ai suoi membri » per tutte le questioni.
[4]Si veda anche l’analisi di Gerhard Leibholz e Dieter Hesselberger, « Bundesrat und Parteiensystem » in Der Bundesrat als Verfassungsorgan und politische Kraft, Neue Darmstadter Verlag, 1974.
[5]Tuttavia esse in qualche occasione si manifestano (per esempio nel caso della direttiva Vredeling). Prima del Vertice di Atene del dicembre 1983, inoltre si erano svolti incontri dei capi di governo sia socialisti che democristiani.
[6]Ciò si è verificato a tal punto che alcuni osservatori considerano le votazioni del Bundesrat come la mera sanzione data a compromessi elaborati altrove. Si veda a questo proposito: J. Frowein, Bemerkungen zu den Beziehungen des Bundesrates zu Bundestag, Bundesregierung und Bundespräsident, Neue Darmstadter Verlag.
[7]Si veda in particolare la sentenza della Corte del 1974, B Verf GE37, 383.
[8]K. von Beyme, cit., p. 163.
[9]In meno del 10% di tutti i casi non è stato raggiunto un accordo finale (ibid., p. 164).
[10]Art. 80.2 della costituzione.
[11]Nella RFG questo è possibile in ultima istanza, se il candidato proposto non ha ottenuto la maggioranza assoluta. Tuttavia se nemmeno il candidato del Bundestag ottiene la maggioranza assoluta, il capo dello Stato non è obbligato ad accettarlo, ma può indire nuove elezioni (Art. 63 della Costituzione).

 

 

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