IL FEDERALISTA

rivista di politica

 

Anno XVII, 1975, Numero 4, Pagina 194

 

 

Che cos’è la sovranità
 
FRANCESCO ROSSOLILLO
 
 
Cenni storici.
La storia del concetto di sovranità, riferito allo Stato, è collegata in Europa con la storia della nascita dello Stato moderno. Esso compare in concomitanza con la progressiva dissoluzione dei rapporti feudali e con il manifestarsi della pretesa, da parte delle città e dei signori, nel XIV e XV secolo, di possedere il monopolio dell’uso della forza nel regolare i rapporti tra gli uomini nel territorio sottoposto al loro dominio. Nella letteratura, esso compare nel XVI secolo, con l’opera di Jean Bodin, che fu appunto il primo teorico dello Stato moderno e che si servì della teoria della sovranità dello Stato per rafforzare il potere della monarchia francese contro quello dei riottosi signori feudali.
Riferito invece al popolo, il concetto di sovranità compare nell’opera di John Locke, alla fine del XVII secolo, e in quella di Jean-Jacques Rousseau, nel corso del XVIII, e trova una prima realizzazione politica nella dichiarazione di indipendenza americana del 1776, e successivamente nella rivoluzione francese, dove peraltro tende a confondersi con la prima accezione del termine, come «sovranità nazionale».
 
Concetto giuridico e concetto politico di sovranità.
Il concetto di sovranità, riferito allo Stato, ha diritto di cittadinanza sia nell’universo di discorso del diritto che in quello della politica. Nel primo dei due universi di discorso il termine assume significati diversi a seconda che sia riferito all’ordinamento interno o all’ordinamento internazionale. Riferito all’ordinamento interno esso sta per lo più ad indicare il carattere di originarietà di un ordinamento giuridico, cioè il fatto che esso non trae la propria validità da alcun ordinamento giuridico sopraordinato, ma è a sua volta la fonte della validità degli ordinamenti giuridici derivati in esso compresi. Riferito all’ordinamento internazionale esso sta invece ad indicare la piena capacità di diritto internazionale di uno Stato. Come ben nota il Chiarelli, nel discorso giuridico le due accezioni del termine non possono essere unificate a denotare un solo fenomeno che presenti un aspetto interno e un aspetto internazionale in quanto la sovranità, riferita all’ordinamento giuridico interno, è un attributo dello Stato-ordinamento, mentre, riferita all’ordinamento giuridico internazionale, è un attributo dello Stato-persona, come questo è definito dal diritto internazionale.
Trasporre il concetto nell’universo di discorso della politica significa, nei termini della nota dicotomia kelseniana, effettuare una proiezione del suo contenuto semantico dal mondo del «Sollen» al mondo del «Sein». Riferita al concetto di sovranità interna, questa trasposizione implica considerare l’ordinamento giuridico non più, come nell’approccio dogmatico, sotto il profilo della validità, bensì sotto quello dell’efficacia. Ora, considerato sotto il profilo dell’efficacia, l’ordinamento giuridico si risolve non più in un sistema astratto di norme, ma in un insieme di comportamenti che convergono verso il fine di assicurare la pacifica convivenza civile di una comunità umana, risolvendo i conflitti che in essa si manifestano mediante l’emanazione e l’applicazione di norme generali da parte dei diversi organi deputati alle singole funzioni.
L’efficacia di un ordinamento giuridico dipende quindi dall’esistenza di un determinato assetto istituzionale dotato del potere di imporre l’osservanza delle norme che lo compongono. La realtà fattuale che, nell’approccio politico, corrisponde a quello che nel discorso giuridico viene definito un ordinamento originario è un complesso di istituzioni che, pur nel quadro di una articolata divisione di competenze, non trae da altri, ma solo da sé stesso, il potere di regolare secondo leggi la convivenza nel suo ambito. Questo complesso di istituzioni è lo Stato.
Storicamente questa teoria risale a Emanuele Kant che, nella «Pace Perpetua» e nella «Idea di una storia universale dal punto di vista cosmopolitico», aveva messo in luce che i rapporti tra gli uomini sono regolati giuridicamente soltanto all’interno dello Stato grazie al monopolio della forza che questo detiene.
Da questa definizione della sovranità interna discende come corollario quella della sovranità internazionale. Se infatti lo Stato è l’istituzione che detiene il potere di regolare in ultima istanza secondo leggi i rapporti tra gli uomini, ne discende, che i rapporti tra Stati sovrani non sono regolati dal diritto, ma dalla forza. La sovranità internazionale sta quindi ad indicare l’autonomia dello Stato, cioè il fatto che esso non è sottoposto a leggi che gli sono imposte da una autorità sopraordinata.
Da ciò si vede che, contrariamente a quanto accade nell’universo di discorso del diritto, la sovranità nella sua accezione politica è un fenomeno unitario, e che quindi non ha senso distinguere una sovranità interna e una sovranità internazionale.
La sovranità tout court è quindi il potere, che appartiene esclusivamente allo Stato, di garantire in ultima istanza l’efficacia di un ordinamento giuridico. Ciò significa che la sovranità è insieme la garanzia del mantenimento della pace all’interno dello Stato e la causa della guerra nei rapporti fra gli Stati (Kant).
 
Sovranità e diritto internazionale.
Questa concezione della sovranità parrebbe essere smentita dall’esistenza di un diritto internazionale, che molti giuristi considerano un ordinamento originario, pienamente vincolante per i suoi soggetti. In questa sede non si tratta certo di indagare sulla natura delle norme del diritto internazionale sotto il profilo della loro validità, cioè nell’ottica del diritto. Il profilo che ci interessa è soltanto quello dell’efficacia. E da questo punto di vista è unanimemente riconosciuto che l’efficacia delle norme di diritto internazionale riposa in ultima istanza sulla volontà dei loro destinatari di rispettarle. Il fatto che a determinati organismi internazionali, come l’O.N.U., sia riconosciuta dai loro membri la facoltà di conoscere delle controversie e di comminare sanzioni non muta i termini della questione, se è vero come è vero che, salvo casi del tutto marginali, l’esecuzione di sanzioni di questo genere comporta la guerra, che è il contrario del diritto.
Tutto ciò significa che, mentre ha un senso affermare che, all’interno dello Stato, i rapporti tra gli uomini sono regolati dal diritto, una affermazione del genere non avrebbe alcun fondamento se fosse riferita ai rapporti internazionali, nei quali il diritto internazionale — che pure vi gioca un ruolo preciso — ha soltanto la funzione di servire come strumento delle politiche estere degli Stati, che sono determinate dal gioco degli interessi e dei rapporti di forza. Per questo l’unico criterio valido per la comprensione delle relazioni internazionali è la «ragion di Stato».
 
Sovranità e potere.
Questa distinzione non implica il rifiuto di riconoscere che, anche all’interno dello Stato, il diritto ricalca la configurazione dei rapporti di potere tra le classi, i ceti e i gruppi in cui si articola la società civile; e che nelle relazioni internazionali si configurano rapporti imperialistici che consentono ad una potenza egemone di condizionare la politica sia estera che interna degli Stati satelliti.
Ciò potrebbe far pensare che, di fronte al dato di fondo costituito dalla distribuzione mondiale del potere, il diritto debba essere considerato come una semplice sovrastruttura, e che al livello statale, in questa prospettiva, non debba essere attribuito un rilievo specifico. In questa ottica alcuni autori sono giunti a identificare la sovranità con il potere tout court, e di conseguenza a negare che quello della sovranità debba essere considerato un attributo specifico dello Stato e a sostenere la teoria della natura pluralistica della sovranità, che apparterrebbe ai gruppi politici, economici, religiosi, ecc., che condizionano la politica dello Stato.
In realtà è assurdo negare che il livello statale abbia, nei rapporti tra gli uomini, un rilievo specifico e fondamentale, e che esso si identifichi con l’attributo della sovranità. Il fatto che l’ordinamento giuridico interno venga determinato nel suo contenuto dallo scontro degli interessi e rifletta i rapporti di potere tra i gruppi che ne sono portatori è vero, ma irrilevante. Ciò che fonda la differenza tra ordinamento interno e ordinamento internazionale è il fatto che nel primo, una volta che una norma è entrata a far parte dell’ordinamento, essa è fatta valere dal potere irresistibile dello Stato, attraverso l’azione congiunta dei suoi organi, senza che gli interessi dei destinatari della norma e i rapporti di forza tra di essi entrino più in linea di conto; mentre l’opposto accade nei rapporti internazionali. Ed è proprio questo che fonda la differenza tra la pace e la guerra intese nel senso dato loro da Kant. Tutto ciò a sua volta non significa che anche all’interno dello Stato non sia costantemente presente una sfera ineliminabile di rapporti antigiuridici. Ma si tratta di una sfera marginale che, se si estende al di là di certi limiti, provoca la crisi dello Stato. Ciò significa che all’interno dello Stato — se si eccettuano situazioni di profonda crisi istituzionale — esiste un grado di certezza e di prevedibilità nei rapporti tra gli uomini che, per essere relativo, è cionondimeno qualitativamente diverso dalla strutturale aleatorietà che caratterizza i rapporti internazionali.
D’altra parte, i rapporti di egemonia tra due Stati, per quanto accentuati siano, non configurano una ipotetica sovranità dello Stato egemone sullo Stato satellite, quantomeno fino a che essi non prendono la forma di veri e propri rapporti coloniali. Ciò accade quando la potenza egemone sostituisce il proprio apparato coercitivo a quello dello Stato satellite e quindi acquisisce il potere di imporre l’osservanza di determinate norme direttamente ai cittadini di quest’ultimo. Fino a che questo non accade i rapporti tra i due Stati potranno essere interpretati soltanto con le categorie della ragion di Stato e presenteranno i caratteri di incertezza, provvisorietà e mutevolezza tipici dei rapporti internazionali.
 
Indivisibilità della sovranità.
La sovranità non deve quindi essere confusa con il potere tout court. Essa identifica un potere specifico, cioè quello di garantire l’efficacia di un ordinamento giuridico. Ciò significa che nell’immenso contesto di rapporti di potere che si estende dal livello microscopico dei rapporti individuali a quello macroscopico dell’equilibrio internazionale è possibile individuare un livello privilegiato — quello statuale — che si distingue dagli altri in quanto esso solo possiede la forza — originaria e non delegata — di imporre al suo interno l’osservanza del diritto.
Da tutto ciò discende che, pur essendo certo, come accade per tutti i concetti empirici, che nella realtà si danno casi nei quali si può avere incertezza circa l’applicabilità dell’attributo della sovranità, il contenuto semantico del concetto è tale da non ammettere che si possa legittimamente parlare di divisione della sovranità.
Infatti, anche quando ci si trovi in presenza, sullo stesso territorio, di più ordinamenti autonomi, se esiste un sistema di norme, assistito da un potere irresistibile, per la soluzione dei conflitti di competenza, si dovrà concludere che nessuno degli ordinamenti in questione è sovrano, ma che essi fanno tutti parte di un ordinamento superiore, al quale soltanto l’attributo della sovranità va riferito.
Questa conclusione è rilevante in special modo nell’ipotesi dello Stato federale, a proposito del quale si suole parlare di divisione della sovranità tra potere federale (Nation nella terminologia costituzionale americana) e Stati membri (States). In realtà l’attributo della sovranità deve essere riferito alla federazione come organismo statale complesso, che si articola in un livello «nazionale» e in un livello «statale». Tra questi livelli si attua soltanto una divisione di competenze, e non già di sovranità, nella misura in cui esiste un sistema di norme (la Costituzione federale) che stabilisce i confini tra gli ordinamenti e un complesso di istituzioni (negli Stati Uniti il sistema giudiziario federale, che culmina nella Corte suprema) che le interpreta e le applica, assistito dal necessario apparato coercitivo.
Ciò del resto è confermato dal fatto che, nei rapporti internazionali, gli Stati federali agiscono come un unico soggetto sovrano, e che l’assunzione di responsabilità internazionali (beninteso effettive, e non solo formali come nel caso della rappresentanza all’O.N.U. di alcune repubbliche federative dell’U.R.S.S.) da parte di singoli Stati membri di una federazione significherebbe la dissoluzione della federazione stessa.
Bisogna tuttavia osservare, a scanso di equivoci, che ciò non nega, ma spiega la definizione dello Stato federale data da Wheare come insieme di governi indipendenti e coordinati. La congiunzione di indipendenza e coordinazione infatti viene resa possibile proprio dall’esistenza di un sistema costituzionale unico che mantiene sia il governo federale che quelli degli Stati membri nell’ambito delle loro competenze.
Un’ulteriore conseguenza dell’indivisibilità della sovranità sta nel fatto che, nell’ipotesi di unione federale di Stati, il passaggio della sovranità dagli Stati che decidono di unirsi allo Stato nuovo che risulta dalla loro unione è concettualmente istantaneo (anche se, pure in questo caso, si possono ipotizzare nella realtà brevi fasi di transizione, che comunque sono fasi di crisi, cioè di vacanza del potere statale) e coincide con il momento in cui il nuovo Stato acquisisce il potere di far valere il proprio ordinamento giuridico, applicando le relative sanzioni, direttamente nei confronti dei cittadini. Nella fase precedente, cioè nel corso del processo nel quale si creano le condizioni della cessione di sovranità, si potrà parlare di perdita di potere da parte degli Stati coinvolti nel processo stesso, ma non di perdita di sovranità, come spesso impropriamente si fa, per esempio, con riferimento al processo di integrazione europea.
La necessità di tenere rigorosamente distinti i concetti di confederazione e di federazione discende appunto dall’indivisibilità della sovranità. Nella confederazione infatti la sovranità rimane un attributo degli Stati membri, mentre nella federazione essa è un attributo dell’unione. Le norme che regolano la vita di una confederazione, anche quando esse sono dichiarate assolutamente vincolanti per gli Stati membri, hanno il carattere di norme di diritto internazionale, in quanto la loro applicazione dipende esclusivamente dall’apparato coercitivo degli Stati membri, quindi in ultima analisi dalla loro volontà. Per questo, come dimostra l’esempio delle Comunità europee — che sono una confederazione, anche se limitata al solo settore economico — l’osservanza delle norme che regolano la vita delle confederazioni presenta quei caratteri di incertezza, mutevolezza e provvisorietà che sono tipici dei rapporti internazionali. Tutti i tentativi quindi di escogitare forme intermedie tra la confederazione e la federazione sono destinati a rimanere delle elucubrazioni giuridico-formali, nella misura in cui nessun tipo di meccanismo istituzionale può intaccare il dato di fondo dell’indivisibilità della sovranità con tutte le conseguenze che ne derivano.
 
Fondamenti materiali della sovranità.
Si pone ora il problema di individuare gli strumenti di potere che costituiscono il fondamento materiale della sovranità, che conferiscono cioè al potere di imporre l’osservanza di un ordinamento giuridico il carattere dell’irresistibilità. La verifica del controllo o meno di questi strumenti di potere costituisce il criterio che consente di decidere concretamente quando ci si trova in presenza di uno Stato sovrano e di individuare, nel caso di unione di Stati, il momento nel quale la sovranità passa dagli Stati che si uniscono a quello che risulta dalla loro unione.
Per identificare questi strumenti bisogna ricordare che lo Stato diventa tale, cioè acquisisce la sua forma specifica, quando e dove la società esige il rispetto pieno della pace sociale e del mercato, cioè dei due requisiti che ne condizionano la sopravvivenza in quanto società. Si tratta di due requisiti che vengono soddisfatti solo dove esiste un sistema istituzionale che dispone del monopolio della forza fisica, cioè del controllo esclusivo delle forze armate (come aspetto di potere della pace sociale) e del controllo esclusivo della moneta (come aspetto di potere dello scambio, cioè del mercato). Esercito e moneta sono quindi gli strumenti di potere che costituiscono il fondamento materiale della sovranità. Sono essi infatti che, da un lato, danno ad uno Stato la possibilità di garantire il grado minimo indispensabile di certezza nei rapporti giuridici tra i cittadini e, dall’altro, gli assicurano il grado minimo indispensabile di indipendenza nei rapporti con gli altri Stati. Si noti peraltro che il controllo di questi due strumenti di potere implica in quanto tale l’assunzione di fatto di una serie di competenze, come quella della definizione delle grandi linee della politica economica, della quale il controllo della moneta costituisce il perno, e quella della politica estera, la cui separazione dal controllo dell’esercito è inconcepibile.
Il controllo delle forze armate e quello della moneta non possono essere a lungo dissociati. Ciò provocherebbe una situazione di crisi, cioè uno stato di squilibrio destinato per sua natura ad evolvere verso uno stato di pienezza della sovranità. Una prova di questa affermazione è fornita dalle vicende del fallito progetto della Comunità europea di difesa negli anni ‘50. In quella circostanza la contraddittorietà della situazione che si sarebbe venuta a creare con la costituzione di un esercito europeo era stata avvertita dai capi di governo e dai ministri che avevano condotto il negoziato, tanto che il progetto della C.E.D. dovette essere completato con quello della Comunità politica, che prevedeva la rapida assunzione, da parte dell’organismo che si sarebbe venuto a creare, di una vera e propria struttura statuale.
 
Concetto normativo della sovranità.
La definizione della sovranità dello Stato è stata finora formulata con la preoccupazione di farne uno strumento concettuale utile per l’analisi di situazioni storiche concrete. Come molti altri termini del vocabolario politico però anche il termine sovranità, riferito allo Stato, denota, oltre che un ordine di fatti empiricamente constatabili, anche un valore. Questo secondo riferimento si individua nel suo contenuto portando al limite la definizione empirica del termine. Il risultato di questa operazione è di rendere il termine applicabile non più ad una classe di situazioni empiriche, ma soltanto ad una situazione ideale, che si tratta di identificare. L’utilità di questo ulteriore passo analitico è duplice: da un lato esso chiarisce la direzione da seguire per far avanzare la realtà verso la realizzazione dell’ideale; dall’altro fornisce gli strumenti concettuali per demistificare l’uso ideologico del termine, che risulta dalla confusione tra il suo uso empirico e il suo uso ideale.
Ai fini dell’identificazione del referente empirico del termine sovranità, riferito allo Stato, abbiamo giudicato irrilevante sia il fatto che i contenuti del diritto sono determinati non solo dall’interesse collettivo, ma anche dalla dialettica degli interessi in contrasto delle classi, dei ceti e dei gruppi; sia quello che in qualunque Stato esiste comunque una sfera di rapporti antigiuridici: perché l’esistenza di questi due fatti non impedisce che i rapporti tra gli uomini all’interno dello Stato siano comunque qualitativamente diversi dai rapporti tra Stati sovrani, il che è sufficiente a rendere legittimo l’uso empirico del termine.
Ai fini dell’identificazione del suo referente ideale, invece, gli stessi fatti diventano rilevanti. Se infatti teniamo ferma nel suo significato più rigoroso la definizione della sovranità come potere di garantire in ultima istanza l’efficacia di un ordinamento giuridico, dobbiamo concludere che l’esistenza di rapporti antigiuridici all’interno dello Stato significa che il potere di garantire l’efficacia di un ordinamento giuridico non si manifesta nella pienezza della sua irresistibilità e che quindi ci troviamo di fronte ad una forma imperfetta di sovranità. D’altro lato non si può dimenticare che nel definire il diritto, inteso non già come un ordinamento giuridico dato, cioè «sincronicamente», bensì nel processo della sua evoluzione, cioè «diacronicamente», è impossibile prescindere dal riferimento alla giustizia. Un ordinamento quindi che risulta da rapporti di potere fondati sulla disuguaglianza e sullo sfruttamento integra solo in parte il concetto di diritto, e lo Stato che ne garantisce l’efficacia è di conseguenza solo imperfettamente sovrano.
Da tutto ciò deriva che la realizzazione compiuta dell’ideale della sovranità è pensabile soltanto in uno Stato che garantisca senza eccezioni l’efficacia di un ordinamento giuridico fondato sulla giustizia. Ma l’esistenza di uno Stato di questo genere postula come condizione che siano state estirpate, nei rapporti tra gli uomini, le radici sociali e politiche della violenza, che è la negazione del diritto. E ciò sia nei rapporti interni che in quelli internazionali. Nei rapporti interni attraverso il superamento dell’ingiustizia sociale — che ha la sua manifestazione più visibile nella divisione dell’umanità in classi — perché essa snatura il diritto, facendone l’espressione e lo strumento del privilegio anziché della giustizia, e spinge gli oppressi, nella misura in cui lo percepiscono come tale, a violarlo, mettendo permanentemente in pericolo la pace sociale. Nei rapporti internazionali attraverso l’abolizione della divisione del mondo in Stati (imperfettamente) sovrani, perché i rapporti tra gli Stati, dalle cui vicende dipende la sopravvivenza di ognuno di essi, sono governati dalla violenza che, come appare in modo paradigmatico nell’istituzione dell’esercito, ogni Stato non rivolge soltanto contro gli altri Stati, ma anche contro i propri cittadini. La divisione del mondo in Stati (imperfettamente) sovrani costituisce quindi la seconda radice della strutturale esistenza di una sfera di rapporti antigiuridici all’interno dello Stato.
Ne consegue che l’ideale della sovranità, riferito allo Stato, è realizzabile compiutamente soltanto nel quadro di una federazione mondiale (l’istituzione che realizza il superamento della divisione dell’umanità in Stati sovrani) nella quale sia stata d’altra parte definitivamente superata la divisione dell’umanità in classi.
 
La sovranità popolare.
Veniamo infine all’analisi del termine «sovranità» nell’accezione «sovranità popolare». Abbiamo visto che la sovranità, riferita allo Stato, identifica un potere specifico, quello di garantire in ultima istanza l’efficacia di un ordinamento giuridico, e quindi la pace, all’interno del proprio ambito. Ma il potere politico si fonda sul consenso. Esso è tanto più forte quanto più il consenso è intenso ed esteso, ed entra in crisi quando quest’ultimo si indebolisce oltre un certo limite. Anche lo Stato quindi, come titolare della sovranità nell’accezione fin qui esaminata, si fonda sul consenso dei suoi cittadini. Per questo ad ogni Stato del presente e del passato si è sempre posto il problema della legittimità, e quindi quello dell’identificazione di una formula che esprimesse le ragioni ultime di questo consenso e consentisse nei limiti del possibile di ripristinarlo ogniqualvolta esso minacciasse di indebolirsi.
Queste formule sono state storicamente tanto più ideologiche quanto più il potere statuale è stato autoritario e sottratto a qualsiasi possibilità di influenza da parte dei sudditi sulle decisioni di governo. In questo caso infatti, non potendo per lo più il consenso nascere in modo del tutto spontaneo, era necessario provocarlo, o quantomeno rafforzarlo, attraverso rappresentazioni mistificate, come l’ideologia del diritto divino dei monarchi.
Quando, con la Rivoluzione industriale e le rivoluzioni politiche che ne furono la conseguenza, i rapporti tra potere politico e società civile si fecero più stretti e l’introduzione dello strumento elettorale consentì un certo grado di partecipazione prima di una parte dei cittadini, e poi di tutti, al processo di formazione delle decisioni, il principio del diritto divino dei monarchi fu progressivamente soppiantato, come fondamento della legittimità dello Stato, dal principio della sovranità popolare.
Anche il principio della sovranità popolare, come quello della sovranità dello Stato, denota sia una classe di fatti empirici che un valore. Il suo referente empirico è il carattere radicalmente nuovo che il consenso dei cittadini, su cui si fonda la sovranità dello Stato, ha assunto con l’introduzione nello Stato moderno dei meccanismi della democrazia formale; il fatto cioè che nello Stato democratico l’esito della lotta per il potere dipende in ultima istanza da una libera manifestazione di volontà, anche se saltuaria e limitata ad un numero ristretto di scelte precostituite, dei cittadini.
Il suo referente ideale è l’autonomia di tutti i cittadini, cioè una situazione nella quale ogni cittadino, come membro del popolo, è soggetto alle leggi che esso stesso si è imposto come membro del «sovrano» in senso rousseauiano; e nella quale quindi il consenso che fonda la sovranità dello Stato è assolutamente generale e perfettamente spontaneo perché nasce dal fatto che legislatore e destinatario della norma sono la stessa persona in due diverse capacità. È evidente che il funzionamento dello Stato democratico moderno è assai lontano dalla realizzazione dell’ideale, perché il consenso su cui esso si fonda è parziale e viziato dall’ideologia.
Le cause che impediscono ai rapporti tra cittadini e Stato di fondarsi su un consenso assolutamente generale e perfettamente spontaneo sono le stesse che impediscono allo Stato di garantire in modo compiuto l’efficacia di un ordinamento giuridico, perché la violenza, materiale e ideologica, è la negazione del consenso come lo è del diritto. Anche la realizzazione dell’ideale della sovranità popolare perciò, come quella dell’ideale della sovranità dello Stato, è subordinata al superamento della divisione dell’umanità in Stati sovrani e in classi nel quadro di una federazione mondiale.
Ma è proprio questa identità delle condizioni della realizzabilità degli ideali della sovranità dello Stato e della sovranità popolare che rende ragione dell’uso dell’unico termine «sovranità» in due accezioni apparentemente così diverse. Infatti, caduta la componente della violenza nei rapporti tra cittadini e tra Stato e cittadini, lo Stato si riduce all’ordinamento giuridico e l’ordinamento giuridico si risolve in un contratto liberamente consentito dal popolo come associazione di uomini uguali. L’ideale dello Stato sovrano si identifica cosi con l’ideale del popolo sovrano.
 
 
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