LE FEDERALISTE

revue de politique

 

XI année, 1969, Numéro 3-4, Page 131

 

 

UNA ELEZIONE PER L’EUROPA
Esposizione del significato e dei problemi del disegno di legge di iniziativa popolare per l’elezione unilaterale diretta dei delegati italiani al Parlamento europeo, a cura della Commissione Italiana del Movimento Federalista Europeo
 

 

CAPITOLO I
COMPATIBILITA’ DEL DISEGNO DI LEGGE N. 706
CON L’ART. 138 DEL TRATTATO C.E.E.
  

   

ALLEGATO 1
PARERE PRO VERITATE
 
 
In relazione alla presentazione di un progetto di legge, di iniziativa popolare, per l’elezione a suffragio universale diretto dei delegati italiani al Parlamento europeo, mi è stato chiesto di esprimere un parere pro veritate sulla compatibilità di tale progetto di legge con il Trattato di Roma, ed in particolare con l’art. 138.
In tutta coscienza il mio parere è il seguente:
1. Nessuna incompatibilità esiste tra l’elezione a suffragio universale diretto dei delegati italiani al Parlamento Europeo e l’art. 138, n. 1 del Trattato di Roma che recita:
«L’Assemblea è formata di delegati che i Parlamenti sono richiesti di designare fra i propri membri secondo la procedura fissata da ogni Stato membro».
Qualche dubbio potrebbe essere avanzato sulla base della considerazione che la norma suddetta, parlando di designazione demandata ai Parlamenti nazionali, sembrerebbe escludere l’intervento di altri organi o corpi nel procedimento di designazione dei delegati al Parlamento europeo.
Tale dubbio non ha ragione di esistere. L’art. 138 richiede semplicemente che siano i Parlamenti nazionali ad indicare formalmente (tale è il significato da attribuirsi al termine «designare») quali fra i propri membri debbano essere i delegati al Parlamento europeo. Il procedimento di scelta di tali delegati rimane a monte e fa parte di quelle «procedure» interne che gli Stati, ai sensi dello stesso art. 138, n. 1, possono determinare liberamente.
Una volta che siano adempiute, quindi, le due condizioni cui l’art. 138, n. 1, si riferisce, e cioè che i delegati del Parlamento Europeo siano membri dei Parlamenti nazionali e che siano questi ultimi a indicarli alla Comunità, nessuna altra restrizione esiste a carico degli Stati membri relativamente al procedimento di elezione dei delegati stessi.
A riprova della legittimità di una iniziativa italiana volta all’elezione a suffragio universale diretto dei delegati italiani al Parlamento europeo, milita la considerazione che, ove anche se ne ammettesse la incompatibilità con l’art. 138, n. 1, dovrebbe riconoscersi che nessuna prerogativa di un organo comunitario verrebbe lesa, ma solo una eventuale prerogativa di un organo interno, cioè il Parlamento nazionale.
Nei confronti della Comunità, infatti, una volta adempiute le due condizioni cui prima si faceva riferimento, sarebbe del tutto indifferente che l’elezione dei delegati al Parlamento europeo avvenisse nei singoli Stati a suffragio diretto o indiretto; sarebbe solo il Parlamento nazionale che si vedrebbe eventualmente privato di un suo diritto riconosciutogli, in ipotesi, dall’art. 138 n. 1, del Trattato di Roma.
Il problema quindi dell’eventuale illegittimità del progetto di legge in questione si sposta dal piano comunitario a quello nazionale e non v’è chi non veda come appunto l’approvazione del progetto di legge stesso da parte del Parlamento italiano possa valere a sanare pienamente tale eventuale illegittimità.
Si ritiene, quindi, in conclusione, che il progetto di legge per l’elezione a suffragio universale diretto dei delegati italiani al Parlamento europeo non sia in contrasto con l’art. 138, n. 1, del Trattato di Roma e che, anche se per assurdo lo fosse, tale situazione di contrasto sarebbe sanata dall’approvazione stessa del progetto.
2. Nessuna incompatibilità esiste, del pari, ove si consideri l’art. 138, n. 3, del Trattato di Roma, che recita:
«L’Assemblea elaborerà progetti intesi a permettere l’elezione a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri».
Qui il dubbio potrebbe riferirsi alla indispensabilità delle due condizioni, vale a dire l’iniziativa del Parlamento europeo e l’adozione di procedure uniformi per l’elezione a suffragio universale diretto dei delegati del Parlamento europeo.
E’ chiaro però che queste due condizioni devono sussistere solo relativamente ad una elezione generale a suffragio universale diretto, cioè una elezione che abbia luogo in tutti gli Stati membri. E’ questa appunto l’ipotesi che l’art. 138, n. 3, considera.
Nel caso del progetto di legge italiano siamo invece al di fuori dell’ambito di applicazione di tale norma, in quanto è solo dell’elezione dei delegati italiani che si tratta, e cioè di una iniziativa unilaterale posta in essere in uno solo degli Stati membri.
In sostanza, la modifica che il Parlamento italiano si accinge ad esaminare non ha, ai fini del Trattato di Roma, una portata diversa da quella che avrebbe una riforma del sistema elettorale italiano, come ad esempio la designazione di senatori da parte delle Regioni, senz’altro lecita ai sensi del Trattato di Roma.
Una modifica del genere ha la stessa natura di quella consistente, ad esempio, nell’introdurre nel sistema elettorale normale un meccanismo attraverso il quale ciascun elettore, insieme con il voto di preferenza per un candidato, indichi il candidato stesso anche come delegato al Parlamento europeo.
3. In conclusione va osservato che il problema della compatibilità o meno del progetto di legge in questione con l’art. 138 del Trattato di Roma deve porsi alla luce di una interpretazione sistematica della norma stessa, che risulta dall’esame contemporaneo del n. 1 e del n. 3 dell’art. 138.
Procedendo in questo modo è dato rendersi conto come, in tema di designazione dei delegati del Parlamento europeo il Trattato di Roma stabilisca sì, una determinata procedura, ma lo faccia — per così dire — in via transitoria, in quanto nel contempo il Trattato stesso indica la meta ultima da conseguire, che è quella appunto dell’elezione a suffragio universale diretto.
Ora, sotto questo profilo, è evidente che il progetto di legge italiano vuole mettersi sulla strada indicata dal legislatore comunitario, col dichiarato scopo di anticipare i tempi di attuazione della meta comunitaria o, più esattamente, di provocare la messa in moto del meccanismo previsto dall’art. 138, n. 3, che al momento attuale ristagna in una fase involutiva.
Sembra quindi assolutamente fuori di luogo porsi il problema dell’incompatibilità col Trattato di Roma del progetto di legge per l’elezione a suffragio universale diretto dei delegati italiani al Parlamento europeo, e va invece ritenuto che tale elezione è perfettamente in linea con la lettera e con lo spirito del testo comunitario.
 
Milano, 29 ottobre 1969.
Prof. Ugo Draetta
Docente di Diritto Internazionale Incaricato di Organizzazione Internazionale nell’Università Cattolica di Milano.

 

 

 

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