IL FEDERALISTA

rivista di politica

 

Anno I, 1959, Numero 1, Pagina 47

  

 

IL PROGETTO DI TRATTATO
PER LA CONVOCAZIONE
DI UNA COSTITUENTE EUROPEA*
 
 
 
Le Alti Parti contraenti, coscienti di esprimere la volontà dei loro popoli e decise a stabilire il fondamento della loro unione indissolubile,
considerando che la realizzazione dello sviluppo economico e del progresso sociale, della difesa e delle relazioni estere non può essere assicurata in modo efficace nel quadro degli attuali Stati nazionali, e che è indispensabile creare istituzioni federali che assicurino l’azione comune in queste materie;
considerando che l’elaborazione della Costituzione federale deve essere fatta in modo tale che la Federazione resti aperta alla partecipazione o all’associazione di altri Stati, e in particolare dei paesi che si trovano attualmente nella impossibilità di collaborare all’opera comune,
proponendosi di confermare la solidarietà che lega l’Europa e gli Stati e territori d’oltremare, e desiderando assicurare lo sviluppo della loro prosperità in conformità dei princìpi della Carta delle Nazioni Unite,
decise a consolidare mediante la federazione degli Stati Uniti d’Europa la salvaguardia della pace, della libertà e del progresso sociale,
hanno convenuto fra loro circa le seguenti disposizioni:
 
OGGETTO DEL TRATTATO
Art. 1. — Le Alte parti contraenti decidono col presente trattato di convocare un’Assemblea Costituente Europea con mandato di elaborare la Costituzione degli Stati Uniti d’Europa.
 
ELEZIONE DELL’ASSEMBLEA COSTITUENTE
Art. 2. — L’Assemblea Costituente Europea è eletta a suffragio universale diretto dalle popolazioni dei paesi contraenti.
Le condizioni dell’elettorato attivo sono quelle che la legislazione nazionale definisce in ciascun paese per la designazione dell’Assemblea parlamentare più rappresentativa.
Per essere eletti, bisogna aver compiuto ventitré anni.
Il modo di scrutinio è la rappresentanza proporzionale con ripartizione dei seggi secondo il sistema della media più forte e con utilizzazione dei resti sul piano europeo.
La lista dei collegi elettorali e dei seggi è indicata in annesso.
Le elezioni avranno luogo simultaneamente nei diversi paesi il dodicesimo lunedì successivo all’entrata in vigore del Trattato. Se questo giorno è festivo in uno o più paesi, le elezioni sono automaticamente rinviate al primo giorno seguente non festivo. Il giorno delle elezioni sarà considerato come giorno festivo eccezionale.
Per il resto gli interessati decidono circa le disposizioni necessarie.
 
LA SESSIONE
Art. 3. — L’Assemblea si riunisce in pieno diritto il terzo martedì successivo alla data delle elezioni.
Essa siede nella città scelta a sorte fra le capitali degli Stati che hanno ratificato il trattato, a meno che questi non si accordino su di un’altra sede entro quindici giorni dall’entrata in vigore del trattato.
L’Assemblea procede alla verifica dei poteri dei suoi membri; e stabilisce il proprio regolamento interno.
Essa dispone di sei mesi per assolvere il suo mandato.
Le votazioni sono acquisite alla maggioranza semplice dei suffragi.
I deputati godono di tutte le prerogative e immunità riconosciute ai parlamentari nei loro paesi d’origine. Inoltre hanno libero diritto di entrare e di soggiornare sul territorio di ciascuno degli Stati contraenti.
 
IL REFERENDUM
Art. 4. — La Costituzione degli Stati Uniti d’Europa sarà sottoposta a referendum il quinto lunedì seguente la sua adozione da parte dell’Assemblea Costituente Europea. Se questo giorno è festivo in uno o più paesi, il referendum è automaticamente rinviato al primo giorno seguente non festivo.
Hanno diritto a partecipare al referendum tutte le persone che riempiono le condizioni definite all’art. 2 del presente trattato.
I risultati del referendum sono comunicati al presidente dell’Assemblea Costituente Europea. Questi promulga la Costituzione negli Stati in cui essa è stata approvata con la maggioranza semplice dei suffragi, sotto riserva che questi Stati siano almeno tre e contino, per la parte europea dei loro territori, una popolazione globale di almeno 100 milioni di abitanti. Essa entra immediatamente in vigore.
 
MESSA IN OPERA DELLE ISTITUZIONI EUROPEE
Art. 5. — La messa in opera delle istituzioni si effettuerà secondo le modalità stabilite dall’Assemblea Costituente Europea nelle disposizioni finalidella Costituzione.
 
LE SPESE
Art. 6. — Le spese per le elezioni, per il funzionamento dell’Assemblea Costituente Europea, comprese le indennità dei suoi membri, e per il referendum, sono assunte dai diversi Stati in proporzione al numero dei deputati da eleggere sui loro territori.
 
ESECUZIONE DEL TRATTATO
Art. 7. — Le Alte Parti contraenti si impegnano a prendere tutte le misure necessarie per l’esecuzione del trattato.
 
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 8. — Il presente trattato sarà ratificato dalle Alte Parti contraenti in conformità delle loro regole costituzionali rispettive; gli strumenti della ratifica saranno depositati presso il governo di ……………..
Esso entrerà in vigore il giorno in cui sarà stato ratificato da tutte le Alte Parti contraenti o, in difetto, tre mesi dopo la sua firma, a condizione che venga ratificato da almeno tre Stati, che contino, per la parte europea della loro popolazione, una popolazione globale minima di 100 milioni di abitanti.
Art. 9. — Il presente Trattato, i cui testi tedesco, francese, italiano, olandese, faranno ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del governo di ………………… che ne rimetterà copie certificate come conformi ai governi degli altri Stati firmatari.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme sotto il presente trattato e vi hanno impresso il loro sigillo.
Fatto a ……………………
il …………………………….
In allegato: lista dei collegi elettorali e ripartizione dei seggi.
 
***
 
NORBERTO BOBBIO: Non vedo altro mezzo
 
Norberto Bobbio, membro della Commissione Costituzionale eletta a Torino, ha concesso a Popolo Europeo la seguente intervista.
Quale è, secondo Lei, l’importanza del Trattato elaborato dalla Commissione Costituzionale del C.P.E.?
Posto il fine di costituire uno Stato federale in Europa, non vedo altro mezzo per raggiungerlo che un accordo internazionale, in cui gli Stati contraenti s’impegnino a convocare un’assemblea costituente col mandato di elaborare una costituzione degli Stati Uniti d’Europa. Per questo ritengo che il progetto di trattato, elaborato dalla Commissione del Congresso del Popolo Europeo, sia un passo necessario e decisivo verso il raggiungimento dello scopo. L’averlo compiuto è segno di maturità, e di spirito di concretezza. Ricordo vari progetti di costituzione degli Stati Uniti d’Europa. Ma non sono mai riuscito a dare loro molta importanza. Ciò che importa non è elaborare un progetto di costituzione, ma suggerire le vie più dirette per giungere alla convocazione di un’assemblea costituente. Se l’assemblea costituente sarà convocata, il testo della costituzione verrà da sé. Bisogna fare un passo per volta: e il passo difficile è il trattato inter nazionale per la costituente europea, non la redazione di un testo costituzionale, che, del resto, nessuno meglio di un’assemblea eletta allo scopo saprà e potrà elaborare.
Quale, fra i princìpi enunciati nel preambolo, ha maggiormente fermato la Sua attenzione?
Quello che riguarda l’apertura della federazione alla partecipazione e all’associazione di altri Stati. E’ la risposta più calzante a coloro che accusano il federalismo europeo di «occidentalismo» angusto, o peggio, di seminare zizzania. Ritengo che la federazione sia la forma di Stato del l’avvenire: i piccoli Stati (piccoli, dico, alla dimensione storica attuale) cercano maggior protezione di quella che possa essere accordata da una semplice alleanza o da una confederazione, ma nello stesso tempo non vogliono lasciarsi assorbire. Sorgono, e ancor più sorgeranno, federazioni in tutte le parti del mondo. Per questo, ogni federazione che sorge deve essere aperta all’inclusione di nuovi Stati. Soprattutto una federazione che pretende di essere europea e nasce fatalmente soltanto da una parte degli Stati europei. Uno Stato unitario non può estendersi che attraverso l’annessione di altri Stati; la federazione soltanto si può allargare attraverso l’adesione. Si capisce che l’esempio di una federazione possa essere contagioso e pertanto una federazione deve nascere non come società chiusa, ma come società aperta.
Quali sono, secondo Lei, i maggiori ostacoli giuridici che il Trattato si è proposto di superare e in che modo?
Direi che una delle maggiori difficoltà fosse quella del criterio della rappresentanza dei singoli Stati all’assemblea costituente. Era chiaro che doveva essere escluso il criterio dell’uguaglianza, cioè della rappresentanza paritetica, data la diversità materiale tra gli Stati contraenti. Ma ciò significava che si doveva senz’altro accettare un criterio proporzionale? E proporzionale rispetto a quali elementi? Alla popolazione? Un criterio rigorosamente proporzionale avrebbe portato all’estremo opposto dell’eguaglianza, cioè alla diversificazione totale, con la conseguenza di ridurre sensibilmente il peso delle nazioni più piccole. Il criterio a cui gli estensori del progetto si sono attenuti è quello stesso a cui si sono ispirate alcune organizzazioni internazionali europee, come da ultimo l’Assemblea della Comunità economica europea, e consiste in una via di mezzo tra l’eguaglianza e la proporzionalità, con la distinzione tra categorie di Stati, grandi (Francia, Germani, Italia), medi (Belgio e Olanda) e piccoli (Lussemburgo), e con l’attribuzione di egual numero di rappresentanti a ogni membro della medesima categoria.
Vi era un’altra difficoltà: perché lo Stato federale auspicato si realizzi, è necessario che la costituzione, una volta redatta, venga approvata da tutti gli Stati che vi hanno concorso? Se la federazione è aperta, come si è detto, è chiaro che deve essere aperta fin dall’inizio, anche nel senso che non debba essere preclusa la sua attuazione dall’atteggiamento negativo di qualcuno degli Stati contraenti. Naturalmente bisogna stabilire un numero minimo di adesioni: si trova affermato nel progetto che basta l’adesione di metà degli Stati contraenti, cioè tra su sei, perché lo Stato federale europeo venga costituito. Ma si è provveduto anche all’inconveniente che la federazione sorgesse soltanti tra gli Stati minori, mediante la clausola che i tre Stati abbiano non meno di cento milioni di abitanti, il che significa che due almeno siano fra i tre più grandi (Francia, Italia, Germania).
Lei ritiene che una volta stipulato il Trattato la via della Federazione Europea sia assicurata?
Veramente si dovrebbe fare anche l’ipotesi che l’assemblea costituente possa essere composta da federalisti tiepidi, o addirittura da una maggioranza di non federalisti, e che venga meno al mandato affidatole. Si tratta di evitare, ecco tutto, che ciò accada. Ma questo non è più compito del trattato, che stiamo esaminando, ma delle forze politiche che avranno voluto il trattato, e dopo averlo voluto dovranno fare in modo che non sia reso vano. Il momento più grave e decisivo per i movimenti federalistici sarà quello delle elezioni per la costituente europea: con quali forze, con quali mezzi, con quali criteri la battaglia per le elezioni dovrà essere combattuta? Se si giungerà al trattato, il federalismo avrà vinto una battaglia decisiva. Ma la battaglia finale sarà quella delle elezioni. E’ meglio però non anticipare i tempi e restar fedeli alla regola già ricordata di fare un passo per volta.


* Elaborato da una Commissione ad hoc eletta dal Congresso del Popolo Europeo a Torino (5-7 dicembre 1958). Approvato dal Congresso in riunione plenaria a Lione (23-25 gennaio 1959).

 

 

 

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