IL FEDERALISTA

rivista di politica

 

Anno XXIV, 1982, Numero 2-3, Pagina 80

 

 

PROPOSTE PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI ISTITUZIONALE DELLA COMUNITÀ*
 
 
Premessa
1. L’UEF ha preso atto con grande soddisfazione della decisione del 9 luglio 1981, con la quale il Parlamento europeo si impegna a preparare un progetto di trattato per la riforma delle istituzioni della Comunità e la creazione dell’Unione europea, e ad inviarlo direttamente per la ratifica ai competenti organi costituzionali di ciascuno Stato membro, perché ritiene che sia stata prevista in questo modo la sola procedura con la quale si possono ottenere risultati concreti e adeguati. L’esperienza fallimentare dei tentativi di riforma delle istituzioni effettuati con altre procedure che, sia pure in modi diversi, affidano in ultima istanza la progettazione delle riforme a funzionari ed esperti, costituisce la prova del fatto che non si possono ottenere risultati con questo metodo. Le riforme politiche provengono solo dai corpi politici interessati a farle. Affidare compiti di questo genere a funzionari ed esperti non è che una scappatoia: se gli uomini politici, cui spetta di fare le scelte, e che hanno o devono cercare il potere di effettuarle, non le fanno, è evidente che non possono farle al loro posto i funzionari e gli esperti.
2. Quando si considerano i maggiori problemi di politica economica e di politica estera dei nostri paesi, tutti — salvo coloro che hanno perso completamente il contatto con la realtà — si riferiscono all’Europa e attribuiscono solo all’Europa la capacità e il potere di fare le scelte necessarie. Ma quando si passa dall’esame dei problemi a quello dei centri di decisione (le istituzioni della Comunità) il pensiero diventa irreale. O si immagina vanamente che si possano affrontare i grandi problemi dell’Europa con un Parlamento senza la pienezza del potere legislativo (ultima parola in fatto di approvazione delle leggi e di controllo dell’esecutivo) e con un governo (la Commissione) senza la pienezza del potere esecutivo, oppure si scarta a priori, prima ancora di aver deciso di tentare e di battersi, la possibilità di ottenere delle maggioranze favorevoli ad una vera riforma della Comunità nei Parlamenti nazionali. Così le scelte europee di cui si parla restano parole vane, mentre sul piano dei fatti non si riesce nemmeno a completare il Mercato comune e ad abolire le frontiere, facendo perdere ai cittadini la fiducia nell’Europa, nella classe politica e nell’avvenire. Questa passività lascia sempre più spazio alle scelte esclusivamente nazionali, che fanno riapparire i primi segni delle funeste divisioni del passato, e che condannerebbero in breve volgere di tempo l’Europa e le sue nazioni all’impotenza nei confronti dell’URSS e degli USA, e infine alla servitù. Il tempo per invertire la tendenza, e provvedere, si consuma velocemente. I popoli che non sanno cogliere le occasioni storiche sono condannati. L’Europa si trova di fronte a questo rischio.
3. L’UEF propone che si faccia tesoro dell’esperienza del passato, e in particolare delle Risoluzioni del Comitato di studi per la costituzione europea. Lo scopo di questo comitato, creato il 6 marzo 1952, era quello di fornire indicazioni all’Assemblea parlamentare europea, cui stava per essere affidato il mandato di elaborare un progetto di Trattato istituente una Comunità politica europea. In quella occasione gli insigni studiosi che prestarono la loro collaborazione non pretesero di sostituirsi agli uomini politici, ma accettarono il compito di formulare con precisione giuridica le scelte fatte in sede politica. Il lavoro di questo comitato, presieduto da Spaak[1], è ancora attuale. Esso deve solo essere aggiornato per tener conto degli sviluppi successivi dell’unificazione europea. E questo è quanto ha fatto l’UEF distinguendo due ipotesi:
a) quella della riforma necessaria per realizzare compiutamente gli scopi dei Trattati di Roma e per governare efficacemente l’economia europea, tenendo presente che su questa solida base, e con lo scudo come mezzo per la presenza europea nei rapporti economici internazionali, sarebbe possibile un effettivo rafforzamento della cooperazione politica anche nel settore della sicurezza.
b) quella di una riforma delle istituzioni che attribuisca alla Comunità anche le competenze in materia di politica estera e di difesa, tenendo presente che questa ipotesi non esclude, ma invece richiede, la prosecuzione del metodo gradualistico (che risulta obiettivamente rafforzato dal diritto di voto europeo e dal ruolo di Assemblea costituente permanente dell’Europa che può esercitare il Parlamento europeo).
Il punto da sottolineare è che, non essendo possibile un passaggio immediato da molte difese nazionali a una sola difesa europea, si tratterebbe, anche in questo caso, di istituire il potere europeo necessario per guidare un processo di transizione. Al pari di quello che ha condotto la Comunità sino all’Unione doganale, questo processo di transizione potrebbe essere suddiviso in fasi, e comportare garanzie per gli Stati allo scopo di metterli in grado di condizionare la transizione ai risultati effettivamente ottenuti in ciascuna fase.
4. L’UEF ritiene che un progetto chiaramente definito nelle sue linee principali, senza il peso di dettagli che acquistano senso solo dopo la scelta di un modello, sia il modo più rapido e sicuro per iniziare con cognizione di causa l’esame del problema della riforma delle istituzioni della Comunità. Per questa ragione ha deciso di sottoporre all’esame dei parlamentari europei un aggiornamento delle Risoluzioni del Comitato di studi per la costituzione europea del 1952.
Mario Albertini
 
 
Introduzione
1. Il lavoro compiuto dalla commissione incaricata dal Comitato federale dell’UEF di elaborare un progetto di riforma istituzionale della Comunità[2], adeguando alle mutate circostanze le Risoluzioni del Comité d’Etudes pour la Constitution européenne (CECE), è stato intrapreso nella consapevolezza che, per superare la profonda crisi in cui attualmente la Comunità stessa si trova, è necessario un salto di qualità istituzionale, ma che nello stesso tempo sarebbe insensato ignorare l’esperienza accumulata negli ultimi trent’anni, trascurando l’acquis communautaire, anche sotto il profilo istituzionale.
Per questo la commissione dell’UEF ha formulato le sue proposte tenendo presenti le concrete impasses istituzionali che oggi bloccano il meccanismo comunitario e insieme le prospettive di evoluzione che la sua struttura suggerisce. Più in generale, essa è stata motivata dalla consapevolezza che quello dell’unificazione politica dell’Europa è un processo, come tale destinato a realizzarsi per gradi. Per questo il progetto elaborato dalla commissione non pretende di essere uno schema di costituzione di una realtà statuale compiuta, ma si propone di tracciare le grandi linee del secondo stadio — dopo il primo, costituito dall’elezione europea — di un’evoluzione istituzionale destinata a continuare (anche se si tratta comunque di uno stadio che ha già natura statuale, seppur imperfetta, perché istituisce, come aveva già fatto l’elezione, legami diretti tra le istituzioni e il popolo della Comunità, donde la denominazione di «Statuto» che, sulla scorta delle Risoluzioni del CECE, è stata data al progetto).
La commissione è anche cosciente dell’impossibilità di prevedere fin da oggi i tempi nei quali i diversi stadi del processo costituente della Comunità verranno a maturazione, sull’onda delle vicende della politica europea e mondiale. Per questo essa ha ritenuto di formulare nella redazione del testo del progetto, come è stato anticipato nella premessa del Presidente dell’UEF Mario Albertini, due possibili alternative: una più limitata (versione A), che attribuisce alla Comunità, oltre alle competenze attualmente appartenenti alla CECA, alla CEE e all’Euratom, soltanto quelle dell’instaurazione di una politica comune nel settore dell’energia e della creazione di un’unione economica e monetaria; ed una più ampia (versione B), che alle competenze previste dalla prima aggiunge quelle della sicurezza e della politica estera, di cui si prevede l’assunzione da parte del Parlamento e del Governo della Comunità al termine di un periodo transitorio di dieci anni — prorogabile per altri tre — nel corso del quale esse saranno gestite dal Consiglio europeo e dal Consiglio dei Ministri con deliberazioni prese all’unanimità.
2. La commissione ha peraltro ritenuto che la consapevolezza dell’importanza del fattore della continuità e del carattere graduale del processo costituente non dovesse far venir meno la preoccupazione di indicare il punto d’arrivo del processo, che ne definisce il senso storico globale. Per questo nel preambolo è stato inserito un paragrafo nel quale si fa riferimento all’obiettivo della federazione mondiale e si elencano i nuovi diritti dell’uomo, la cui flagrante e quotidiana violazione nel mondo di oggi costituisce la prova dell’illegittimità di qualunque assetto della vita internazionale fondato su di una pluralità di Stati sovrani.
3. Venendo all’aspetto più strettamente istituzionale, l’innovazione più profonda che il progetto comporta consiste nell’attribuzione del potere legislativo al Parlamento e di quello esecutivo alla Commissione (che così diverrebbe un vero governo). Ciò implica evidentemente una trasformazione profonda della situazione attuale, nella quale, sostanzialmente, il cosiddetto «esecutivo» non ha che il potere di proporre e il Parlamento quello di esprimere pareri. Si tocca qui il nodo che è alla radice della crisi della Comunità e senza il cui scioglimento qualunque altra riforma è destinata a risolversi in un inutile esercizio di ingegneria istituzionale.
Peraltro l’innovazione proposta trova un limite nel fatto che essa non è estesa (quantomeno — nella versione B — limitatamente al periodo transitorio) alla politica estera e alla difesa. Ne consegue che l’assetto istituzionale che si prospetta ha un carattere composito, in quanto in esso si realizza la sovrapposizione di un meccanismo istituzionale di tipo intergovernativo ad uno di tipo federale, ciascuno competente nelle materie attribuitegli dallo Statuto.
Questo carattere composito si manifesta in particolare nella duplice funzione attribuita al Consiglio europeo: quella di Presidenza collegiale della Comunità — di cui si parlerà in seguito — e quella di vero e proprio organo decisionale (nei settori della cooperazione politica e — nella versione B — della difesa). Esso si manifesta altresì nella sopravvivenza del Consiglio dei ministri nella sua configurazione attuale, al quale viene affidato il compito di attuare le deliberazioni del Consiglio europeo, nelle materie nelle quali esso dispone di potere decisionale. Al Consiglio dei ministri non è stato però attribuito lo status di organo della Comunità, in quanto esso è sprovvisto di vera e propria autonomia deliberativa.
Va da sé che, nella versione B, alla scadenza del periodo transitorio, il Consiglio europeo conserva soltanto la funzione di Presidenza collegiale della Comunità e il Consiglio dei ministri cessa dalle sue funzioni.
4. L’aspetto intergovernativo del sistema istituzionale proposto non richiede particolari commenti. Alcune osservazioni vanno fatte invece a proposito del suo aspetto «federale».
Si deve richiamare innanzitutto il fatto che il sistema di governo proposto nel progetto è di tipo parlamentare. In questo il testo UEF si discosta dal testo CECE. La scelta del sistema parlamentare è stata ritenuta vincolante — quantomeno per la prima fase del processo — per tre ragioni:
a) i trattati istitutivi della CECA, della CEE e dell’Euratom stabiliscono un embrione di legame tra il Parlamento e l’Esecutivo attraverso il meccanismo del voto di censura. È quindi parso opportuno suggerire lo sviluppo di questo embrione, prevedendo che il Governo debba ottenere la fiducia del Parlamento.
b) La società europea è fortemente differenziata — seppur nell’ambito della sua unità di fondo — dal punto di vista della lingua, della cultura e del costume. La commissione ha ritenuto che questa diversità non sarebbe rispettata se si imponesse alla Comunità, per la formazione dell’Esecutivo, un meccanismo di tipo presidenziale, attraverso il quale i cittadini europei sarebbero costretti ad affidare l’intera responsabilità dell’esercizio della funzione esecutiva ad una singola persona fisica di lingua e cultura comunque diverse da quelle della maggioranza del corpo elettorale. Si è ritenuto quindi essenziale ipotizzare un esecutivo collegiale.
c) Fino a che il processo costituente non sarà completato, il suo motore sarà il Parlamento, quale titolare della legittimità conferitagli con il voto dal popolo sovrano. Bisogna quindi che il ruolo del Parlamento sia valorizzato, lasciandolo arbitro della formazione e della caduta dei governi.
La commissione ha tenuto conto dell’obiezione che più comunemente viene sollevata nei confronti del parlamentarismo, secondo la quale esso favorirebbe l’instabilità governativa. Essa ha però ritenuto che questa obiezione sia superata dalla considerazione che le istituzioni europee — data la precisa delimitazione delle loro competenze — saranno in larga misura svincolate dagli interessi corporativi che condizionano oggi la vita politica nazionale e che sono all’origine delle mutevoli costellazioni politiche dalle quali dipende la precarietà della vita dei governi parlamentari. In particolare, esse non saranno gravate dal peso della gestione della macchina della previdenza e dell’assistenza, che è alla origine della tendenziale degenerazione clientelare del potere in Europa occidentale. È quindi prevedibile che in seno al Parlamento europeo la considerazione dell’interesse generale tenderà a prevalere sulla spinta degli interessi particolari, il che renderà possibile la formazione di maggioranze stabili sulla base di programmi di legislatura.
La commissione ha esaminato anche l’alternativa direttoriale di tipo elvetico, ma ha ritenuto di escluderla — discostandosi in questo dal testo CECE —, in quanto in essa, essendo l’azione del governo sottratta al condizionamento diretto del dibattito del Parlamento, il ruolo di quest’ultimo risulta fortemente diminuito. È da notare inoltre che un esecutivo che non è espresso — come nell’ipotesi presidenziale — dal suffragio popolare e non ha dovuto affrontare la relativa campagna elettorale, né deve confrontarsi quotidianamente — come avviene nell’ipotesi parlamentare — con il dibattito in seno alle Camere, tende ad acquisire un carattere più tecnico che politico, il che ne fa uno strumento inadeguato alla gestione di una Comunità che dovrà affrontare grandi compiti politici dell’affermazione del proprio ruolo nel mondo e del completamento della propria unità.
5. La scelta del sistema parlamentare comporta la necessità di prevedere la creazione di un organo cui sia attribuito il ruolo di Presidente della Comunità. Nel progetto si è optato per una soluzione di tipo collegiale, assegnando la funzione al Consiglio europeo. Questa scelta è stata suggerita da due considerazioni.
a) La prima è la semplice constatazione che il Consiglio europeo esiste, e ha giocato un ruolo determinante nella fase più recente del processo di unificazione europea (ad esso si deve in particolare l’elezione a suffragio universale del Parlamento europeo). Poiché il processo di unificazione è ancora in itinere, non pare né realistico né auspicabile escluderne un organo nel quale gli Stati membri sono rappresentati al livello più elevato di responsabilità politica. D’altra parte, riconoscere che il motore principale del processo non può che essere il Parlamento, non implica ritenere che esso possa avanzare senza il coinvolgimento delle forze politiche nazionali e dei governi degli Stati membri. Del resto la funzione di Presidenza della Comunità che nel progetto viene attribuita al Consiglio europeo gli conferisce un ruolo decisivo nei momenti di crisi, cioè in quelli nei quali, anche nella storia passata dei rapporti tra gli Stati membri della Comunità, la consapevolezza del comune interesse europeo ha avuto la tendenza a far premio sui divergenti interessi nazionali.
b) La seconda si collega al carattere fortemente differenziato della società europea che si è precedentemente richiamato e che rende difficilmente proponibile l’attribuzione ad un singolo individuo, membro di una nazione europea, di una carica di forte contenuto simbolico, quale è quella di Presidente della Comunità, cioè di rappresentante della sua unità. Al contrario, una Presidenza collegiale, costituita dai Capi di governo di tutti gli Stati membri, rappresenterebbe in modo adeguato il carattere specifico dell’unità della Comunità: quello di essere una unità nella diversità.
6. La struttura del Parlamento è stata definita tenendo conto delle seguenti considerazioni:
a) Il bicameralismo è una opzione necessaria in ogni sistema politico nel quale — come sarebbe il caso nella Comunità riformata — all’esigenza di promuovere l’interesse generale si affianchi quella di tutelare gli interessi specifici delle sue parti componenti (gli Stati membri). Per questo è stata prevista la creazione di una Camera del popolo eletta a suffragio universale su base proporzionale (nella cui elezione cioè il voto di ogni cittadino abbia lo stesso peso di quello di ognuno degli altri) e di una Camera degli Stati che sia l’espressione degli Stati membri della Comunità e nella quale quindi gli interessi di questi ultimi trovino una più sicura garanzia. Si è esaminato a questo proposito anche il problema della tutela degli interessi regionali, ma si è ritenuto che, allo stadio attuale, la situazione non sia ancora matura per dargli una risposta istituzionale nel quadro della Comunità.
b) Per quanto riguarda la composizione della Camera degli Stati, non si è ritenuto di prevedere una rappresentanza paritetica degli Stati membri perché la ristrettezza del loro numero attuale e la forte sproporzione tra le loro cifre di popolazione farebbero della pariteticità della rappresentanza uno strumento di predominio degli Stati piccoli su quelli grandi, il che non potrebbe essere giustificato con alcun argomento razionale. Si è preferito perciò riprodurre nella sostanza il sistema già adottato nel progetto CECE, attribuendo agli Stati una rappresentanza proporzionalmente decrescente in funzione dell’aumento della popolazione, in modo da sovrarappresentare comunque i piccoli Stati, ma senza giungere all’estremo della rappresentanza paritetica. Come criterio di ripartizione si è indicato quello attualmente in vigore nel Parlamento delle Comunità europee.
c) Si è ritenuto invece che la specifica funzione della Camera degli Stati di tutelare, nel processo legislativo, gli interessi degli Stati membri, debba trovare il suo fondamento e la sua garanzia nel modo della sua elezione, in mancanza di che essa rischierebbe di diventare un inutile doppione della Camera del popolo. Per questo nel progetto si prevede la sua elezione da parte dei Parlamenti nazionali, riproducendo in questo l’indicazione già contenuta nel progetto CECE.
7. Per quanto riguarda le funzioni del Parlamento, si è attribuito un rilievo decisivo al momento dell’elaborazione del programma di legislatura e della determinazione delle risorse necessarie per finanziarlo.
Il programma — cioè lo strumento con il quale le politiche comuni vengono unificate in un disegno coerente e vengono fissati i limiti di compatibilità delle programmazioni nazionali — deve essere il quadro di riferimento permanente delle aspettative e delle scelte dei cittadini, e questi lo devono percepire come tale. Occorre quindi che la procedura con la quale esso viene approvato sia tale da sottolineare il fatto che esso è sottratto alle mutevoli vicissitudini della legislazione ordinaria.
D’altra parte, il problema del finanziamento del programma coincide con quello della ripartizione del gettito dei tributi tra il livello comunitario e quello statale, cioè con il problema dalla cui corretta soluzione dipende la capacità di ogni sistema articolato in più livelli di governo di preservare il proprio equilibrio. Si deve notare a questo proposito che una ripartizione determinata una volta per tutte sulla base di un criterio quantitativo (una data percentuale del gettito globale destinata al governo generale, il resto ai governi degli Stati membri) sarebbe impraticabile perché la sua rigidità impedirebbe ad entrambi i livelli di governo di adeguare le rispettive politiche economiche all’evolversi della situazione reale. D’altra parte, l’esperienza degli Stati federali attualmente esistenti dimostra che anche una ripartizione effettuata sulla base di criteri qualitativi definiti con disposizioni di natura costituzionale (indicazione nominativa delle imposte di competenza del governo generale e di quelle di competenza dei governi degli Stati membri) non è in grado di impedire al livello di governo più forte (che nelle federazioni costituite è sempre stato finora quello generale, in virtù soprattutto del fatto che esso è sempre stato responsabile della gestione della previdenza e dell’assistenza sociale) di mobilitare una parte talmente soverchiante delle risorse disponibili da privare il livello più debole della sua originaria indipendenza finanziaria. Di qui il processo di degenerazione centralistica in corso in tutti i sistemi federali oggi esistenti che si manifesta appunto, prima che in ogni altro settore, in quello della ripartizione del gettito dei tributi.
Questa constatazione suggerisce la conclusione che, per impedire che ciò avvenga nei rapporti tra la Comunità e gli Stati membri, al criterio sostanziale dell’indicazione, nel corpo della legge fondamentale, delle imposte — o della quota parte del loro gettito globale — di competenza di ciascuno dei due livelli, si debba sostituire quello formale dell’individuazione di una procedura decisionale che garantisca, nel determinare l’ammontare delle risorse di competenza del governo generale, un equo contemperamento degli interessi di quest’ultimo con quelli dei governi degli Stati membri.
Quello dell’approvazione del programma diventa quindi il momento più importante dell’attività del Parlamento nel corso della legislatura. Esso acquisisce il carattere di una sorta di periodica riconferma del patto federale e di ridefinizione dei suoi termini sostanziali. È evidente perciò che la natura cruciale della decisione deve trovare una rispondenza nelle caratteristiche della procedura con la quale essa viene presa.
Questa deve avere, da un lato, un carattere di particolare solennità, che sottolinei la natura strutturale delle opzioni indicate, e deve offrire, dall’altra parte, il massimo di garanzia federale, per non divenire uno strumento di prevaricazione di un livello di governo sull’altro (senza per questo dover avere la rigidità di una procedura di revisione costituzionale). La commissione ha ritenuto di ravvisare nella deliberazione del Parlamento a Camere riunite la procedura che presenta questi requisiti.
In questa prospettiva diventa importante che le due Camere abbiano lo stesso peso numerico per impedire che nelle votazioni in seduta comune la garanzia federale sia indebolita dalla preponderanza dell’una sull’altra. Per questo si è previsto che, all’inizio, le due Camere abbiano lo stesso numero di membri e che, qualora la parità numerica venisse alterata in un tempo successivo, in seguito all’ingresso di nuovi Stati, essa venga ristabilita in occasione del voto sul programma di legislatura con la nomina di membri integrativi.
8. Per quanto riguarda la struttura e le funzioni dell’Alta corte di giustizia, la commissione è partita dalla constatazione che l’attuale Corte di giustizia delle Comunità europee ha dato sino ad oggi ottima prova e si è dimostrata uno strumento essenziale per la conservazione dell’acquis communautaire, ed in non pochi casi anche per la sua estensione.
Per questo si è ritenuto di non modificare nella sostanza le attuali attribuzioni della Corte. Le si è quindi assegnato il ruolo di Corte costituzionale della Comunità, ma non quello di Corte di cassazione, confermandole la competenza a pronunziare in via pregiudiziale secondo le modalità di cui all’art. 177 del trattato CEE in tutti i casi di conflitto tra le leggi e gli atti pubblici della Comunità e le leggi e gli atti pubblici degli Stati membri.
È opportuno notare che la soluzione prospettata presenta il vantaggio di consentire la massima snellezza dei procedimenti giudiziari. È infatti evidente che l’attribuzione all’Alta corte di giustizia del ruolo di Corte di cassazione comporterebbe alternativamente: a) la creazione di un intero sistema di corti comunitarie dei gradi inferiori, b) l’istituzione di un quarto grado di giurisdizione, al quale si potrebbe ricorrere contro le sentenze delle Corti di cassazione nazionali o c) la possibilità di ricorrere in cassazione contro le pronunzie delle Corti d’appello nazionali, a scelta delle parti, presso le rispettive Corti di cassazione nazionali oppure presso l’Alta corte di giustizia della Comunità. Non è difficile vedere che nei tre casi si introdurrebbe nel quadro un grave fattore di complicazione e di incertezza: quello stesso che costituisce forse la caratteristica più discutibile (ma per nulla essenziale) degli Stati federali oggi esistenti.
9. Per quanto riguarda infine la procedura di revisione dello Statuto, si è riprodotta quella prevista dal progetto CECE, ma si è aggiunto un punto concernente i cosiddetti «poteri impliciti». A questo proposito è da ricordare che la fattispecie è stata definita con gli stessi termini impiegati nell’art. 235 del trattato CEE, mentre la procedura prospettata (maggioranza assoluta in seno alle due Camere) è bensì più rigida di quella richiesta per la legislazione ordinaria, ma notevolmente più elastica di quella prevista per la revisione dello Statuto, in quanto, in ipotesi, essa deve essere attivata per realizzare specifici obiettivi in settori nei quali gli Stati membri hanno già consentito — con la ratifica dello Statuto — alle necessarie cessioni di sovranità.
 
 
Aggiornamento delle risoluzioni del Comité d’Etudes pour la Constitution Européenne del 1952.[3]
 
 
Prima Risoluzione: Preambolo e proposizioni generali
A) Il Parlamento decide di inserire nello Statuto un preambolo che sarà conforme ai seguenti principi:
1. Viene istituita con il presente Statuto una Comunità europea indissolubile, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi alla Comunità europea del carbone e dell’acciaio, alla Comunità economica europea, alla Comunità europea per l’energia atomica [e all’Unione europea occidentale].
Essa ha per scopo di garantire, a mezzo di una stretta collaborazione tra i popoli degli Stati che la compongono, il loro benessere comune, [di assicurare l’esistenza e la sicurezza esterna degli Stati membri] e di salvaguardarne l’ordine costituzionale, le istituzioni democratiche e le libertà fondamentali.
La Comunità opererà per rendere possibile, a livello mondiale — attraverso la trasformazione dell’ONU in senso sovrannazionale —, la realizzazione di istituzioni capaci di garantire a tutti gli uomini il godimento degli inalienabili diritti alla vita — attraverso il disarmo e l’abolizione della guerra —, all’uguaglianza tra i popoli, all’uso comune delle risorse del sottosuolo, del mare aperto e dello spazio, alla salvaguardia dell’ambiente naturale e urbano, alla propria identità storica, culturale e territoriale.
Per il conseguimento di questi obiettivi, la Comunità consentirà alle necessarie limitazioni di sovranità.
B) Il Parlamento decide di inserire nello Statuto proposizioni generali che saranno conformi ai seguenti principi:
1. La Comunità ha personalità giuridica. Essa gode della capacità giuridica necessaria tanto nelle relazioni internazionali quanto sul territorio degli Stati membri.
2. Le istituzioni della Comunità assumono il compito irrevocabile di eseguire, conformemente alle disposizioni dello Statuto e delle leggi della Comunità, le funzioni determinate dallo Statuto e quelle che, secondo le procedure stabilite da esso, saranno in seguito devolute alla Comunità.
3. La Comunità ha il compito:
a) di perseguire i fini definiti dagli artt. 2 a 5 del Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell’acciaio, dagli artt. 2 e 3 della Comunità economica europea e dagli artt. 1 e 2 del Trattato istitutivo della Comunità europea per l’energia atomica;
b) di instaurare una politica comune nel settore dell’energia, estendendo a tutte le fonti energetiche i compiti assunti per la energia atomica con l’art. 2 del Trattato istitutivo della Comunità europea per l’energia atomica;
c) di creare tra gli Stati membri una Unione economica e monetaria trasferendo alla Comunità le competenze monetarie e unificando le politiche comuni;
[d) di garantire la sicurezza e la difesa delle popolazioni e dei territori degli Stati membri contro ogni aggressione o minaccia di aggressione attraverso il progressivo trasferimento alla Comunità delle forze armate degli Stati membri, da attuarsi nel corso del periodo transitorio di cui alla sesta Risoluzione;]
e) [di instaurare, al termine del periodo transitorio di cui alla lettera precedente, una politica estera comune e] di garantire, [nel corso di tale periodo transitorio,] la cooperazione politica tra gli Stati membri.
4. Tutti i poteri di cui dispongono gli Stati membri e che non sono espressamente trasferiti alla Comunità, restano di competenza degli Stati.
Ciò vale particolarmente riguardo ai poteri degli Stati membri nel campo religioso, culturale ed educativo.
5. I testi dei Trattati istitutivi della Comunità economica europea, della Comunità europea del carbone e dell’acciaio, della Comunità europea per l’energia atomica [e dell’Unione europea occidentale] e loro successive modifiche ed integrazioni, tranne le disposizioni citate nel precedente punto 3) lettera a) — che costituiscono parte integrante dello Statuto con i mutamenti terminologici che la loro inserzione nello Statuto comporta — nonché i regolamenti e le direttive del Consiglio e della Commissione attualmente in vigore, sono considerati come leggi in vigore nella Comunità, fatta eccezione per le disposizioni modificate dallo Statuto.
6. Gli Stati membri non possono prendere nessuna decisione tale da intralciare o disturbare in qualsiasi modo l’azione della Comunità.
Nei litigi che li contrappongono, essi non possono farsi giustizia da sé, ma sono tenuti a sottoporre le loro divergenze alla Alta corte di giustizia della Comunità.
7. Tutti i cittadini degli Stati membri sono cittadini della Comunità. Essi godono dei diritti politici stabiliti dallo Statuto.
8. Il presente Statuto entrerà in vigore con la ratifica di tutti gli Stati fondatori della Comunità europea del carbone e dell’acciaio, della Comunità economica europea e della Comunità europea per l’energia atomica, oppure di due terzi degli attuali Stati membri delle stesse, e precisamente un mese dopo la ratifica da parte dell’ultimo di tali Stati. Nel corso di tale mese, gli Stati membri delle tre Comunità che non avessero ancora ratificato lo Statuto potranno chiedere che la sua entrata in vigore venga sospesa per un periodo massimo di sei mesi per consentire ai loro organi costituzionali di ratificarlo.
Il Governo della Comunità prenderà senza indugio contatto con quelli degli Stati membri delle tre Comunità che non avessero ratificato lo Statuto allo scopo di concordare tutte le misure necessarie per assicurare, nei limiti del possibile, l’ininterrotto funzionamento dei meccanismi attualmente operanti. Tali accordi saranno sottoposti all’approvazione del Parlamento della Comunità.
9. Ogni Stato membro della Comunità è tenuto ad applicare i diritti dell’uomo quali sono definiti nella Convenzione di difesa dei Diritti dell’uomo e delle Libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e nei protocolli aggiuntivi firmati a Parigi il 20 marzo 1952 e a Strasburgo il 16 settembre 1963. Detti testi sono recepiti dal presente Statuto quali sue parti integranti e sostanziali.
10. Ogni Stato europeo può domandare di aderire alla Comunità. Il Parlamento decide su questa richiesta a maggioranza di due terzi dei voti espressi in ciascuna delle due Camere.
L’ingresso nella Comunità diventa effettivo con il deposito dell’atto di adesione nelle mani del Presidente di turno del Consiglio europeo.
Esso dovrà essere preceduto dalla conclusione di un accordo regolante le condizioni di partecipazione dello Stato aderente, e specialmente la sua rappresentanza negli organi della Comunità.
[11. Nessuna modifica di frontiera fra Stati membri può intervenire senza la decisione concorde delle autorità costituzionali degli Stati in questione e del Parlamento della Comunità.]
12. L’esecuzione dei compiti affidati alla Comunità è assicurata da:
– il Consiglio europeo;
– il Governo;
– il Parlamento;
– l’Alta corte di giustizia.
Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal presente Statuto.
 
 
Seconda Risoluzione: Consiglio europeo
Il Parlamento decide di inserire nello Statuto articoli concernenti il Consiglio europeo) che saranno conformi ai seguenti principi:
1. Il Consiglio europeo è composto dai Capi di governo pro-tempore degli Stati membri della Comunità. Esso assicura la Presidenza collegiale della Comunità. Limitatamente alle materie di cui alle lettere [d) ed] e) del punto B/3 della prima Risoluzione, [e sino alla scadenza del periodo transitorio di cui alla sesta Risoluzione,] esso dispone di poteri di decisione. Sempre limitatamente alle stesse materie [e negli stessi limiti temporali,] esso demanda l’attuazione delle sue decisioni al Consiglio dei ministri di cui al successivo punto 6 della presente Risoluzione.
2. Il Consiglio europeo è presieduto, a turni di sei mesi, dal Capo di governo pro-tempore di ciascuno degli Stati membri, secondo l’ordine alfabetico della loro denominazione.
3. Nella sua veste di Presidenza collegiale della Comunità, il Consiglio europeo, deliberando con la presenza di almeno due terzi dei suoi membri e con la maggioranza di metà più uno dei suoi membri:
— nomina il Capo del governo e, su proposta di quest’ultimo, i Ministri;
— può sciogliere i due rami del Parlamento, o anche uno solo di essi;
— indice le elezioni delle nuove Camere e ne indice la prima riunione;
[— ha il comando delle Forze armate;]
— ratifica, previa autorizzazione del Parlamento, i trattati internazionali stipulati in nome della Comunità. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici;
— nomina i giudici dell’Alta corte di giustizia;
— può inviare messaggi alle Camere.
4. Limitatamente alle materie di cui alle lettere [d) ed] e) del punto B/3 della prima Risoluzione, il Consiglio europeo, deliberando all’unanimità dei suoi membri:
— fissa gli orientamenti generali della cooperazione politica tra gli Stati membri;
[— stabilisce le tappe e le modalità del trasferimento delle forze armate degli Stati membri sotto il controllo della Comunità.]
Il Consiglio europeo deve presentare, in persona del suo Presidente pro-tempore, una volta all’anno, un rapporto al Parlamento sul grado di sviluppo [dell’integrazione militare e] della cooperazione politica.
[5. Alla scadenza del periodo transitorio di cui alla sesta Risoluzione, il Consiglio europeo conserva unicamente la veste di Presidenza collegiale della Comunità. A tale data le competenze attribuitegli dallo Statuto nelle materie di cui alle lettere d) ed e) del punto B/3 della prima Risoluzione, in quanto conservino la loro ragion d’essere, saranno trasferite al Governo e al Parlamento della Comunità.]
6. L’attuazione delle decisioni del Consiglio europeo nelle materie di cui alle lettere [d) ed] e) del punto B/3 della prima Risoluzione è assicurata da un Consiglio dei Ministri, costituito da un Ministro per ogni Stato membro, delegato dal rispettivo Governo per ogni riunione del Consiglio stesso. Le sue riunioni sono presiedute, a turni di sei mesi, dal rappresentante del Governo di ognuno degli Stati membri, secondo l’ordine alfabetico della loro denominazione. Esso delibera all’unanimità dei suoi membri.
7. Il Consiglio dei Ministri deve presentarsi al Parlamento, in persona di uno dei suoi membri, ogniqualvolta ne venga richiesto con una mozione votata a maggioranza. I suoi membri possono presenziare alle sedute delle due Camere e prendervi la parola.
[8. Alla scadenza del periodo transitorio di cui alla sesta Risoluzione, il Consiglio dei ministri cesserà dalle sue funzioni e le sue competenze, in quanto conservino la loro ragion d’essere, saranno trasferite al Parlamento e al Governo della Comunità.]
 
 
Terza Risoluzione: Governo della Comunità
Il Parlamento decide di inserire nello Statuto articoli concernenti il Governo della Comunità, che saranno conformi ai seguenti principi:
1. La gestione degli affari attribuiti dallo Statuto alla Comunità, come pure l’organizzazione e l’amministrazione necessarie per effettuare questa gestione, sono affidate ad un Governo, formato dal Capo del governo e da un numero di Ministri variabile da cinque a undici[4]. Questo governo prende collettivamente le sue decisioni e ne è collettivamente responsabile.
2. Il Governo esercita le sue funzioni in conformità allo Statuto e alle leggi della Comunità.
Esso non può esigere imposte o effettuare spese se non attenendosi alle decisioni del Parlamento della Comunità.
Il Governo dirige i servizi amministrativi già appartenenti alla Comunità europea del carbone e dell’acciaio, alla Comunità economica europea, alla Comunità europea per l’energia atomica [e all’Unione europea occidentale]. Esso potrà rafforzare i propri servizi amministrativi e, nei casi in cui il Parlamento lo autorizzi, stabilire nuovi servizi. Per la esecuzione delle leggi nel territorio degli Stati membri, il Governo della Comunità si avvarrà per quanto possibile delle rispettive amministrazioni nazionali.
Nell’ipotesi in cui l’esecuzione delle leggi è affidata ai servizi amministrativi degli Stati membri, il Governo ha il diritto di controllarne l’esecuzione con ogni mezzo di investigazione necessaria. Esso può in ispecie pretendere rapporti, procedere ad inchieste sul luogo e sui documenti, ricorrere a testimonianze e prendere visione degli atti.
Per assicurare un funzionamento armonioso tra l’Amministrazione della Comunità e le Amministrazioni nazionali, il Governo della Comunità può creare Consigli e comitati amministrativi e consultivi misti.
3. Il Capo del governo e, su sua proposta, i Ministri, sono nominati dal Consiglio europeo.
Non più di un quarto dei Ministri può avere la stessa nazionalità.
Prima di assumere le loro funzioni, il Capo del governo e i Ministri prestano giuramento nelle mani del Presidente dell’Alta corte di giustizia della Comunità.
4. Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere, che l’accordano e la revocano per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione, il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.
5. Il Governo deve presentare le proprie dimissioni non appena si riunisce un nuovo Parlamento, ma rimane in carica per gli affari di ordinaria amministrazione fino al giorno in cui il nuovo Governo presta giuramento.
6. Il Governo ha l’obbligo di presentare ogni anno al Parlamento un rapporto sulla situazione generale della Comunità, un bilancio preventivo annuale e un bilancio consuntivo.
Entro il primo anno di ogni legislatura, il Governo presenta al Parlamento, perché lo approvi in seduta comune, un programma di legislatura, con l’indicazione dell’ammontare delle risorse necessarie per realizzarlo e delle modalità del loro prelievo.
I membri del Governo hanno diritto di assistere alle sedute del Parlamento, di prendervi la parola e di presentare progetti di legge, risoluzioni ed emendamenti.
7. Le funzioni della Commissione delle Comunità europee sono assunte dal Governo della Comunità.
 
 
Quarta Risoluzione: Parlamento della Comunità
Il Parlamento decide di inserire nello Statuto articoli concernenti il Parlamento della Comunità, che saranno conformi ai seguenti principi:
1. Il Parlamento della Comunità è composto di due Camere: la Camera del popolo e la Camera degli Stati.
2. La Camera del popolo è composta di cittadini della Comunità che abbiano non meno di 18 anni e viene eletta a suffragio universale, diretto e segreto dai cittadini della Comunità che abbiano compiuto il 18° anno di età.
Il numero dei membri della Camera del popolo e di 434.
Le elezioni hanno luogo ogni cinque anni. L’elezione della prima Camera del popolo ha luogo non oltre tre mesi dall’entrata in vigore dello Statuto.
Spetta a ogni Stato membro stabilire se debba essere facoltativo o obbligatorio il voto per l’elezione della Camera del Popolo. La qualità di membro della Camera del popolo è incompatibile con quella di membro di un Parlamento nazionale. Allorché si ha il cumulo dei due mandati, colui che li detiene deve optare per uno dei due. La qualità di membro della Camera del popolo è incompatibile con quella di membro della Camera degli Stati.
3. La legge elettorale relativa alla Camera del popolo viene emanata dal Parlamento della Comunità.
La legge elettorale per la prima elezione — e per quelle successive fino a quando il Parlamento della Comunità non approverà una nuova legge elettorale — viene emanata dal Parlamento delle Comunità europee nel rispetto del principio della rappresentanza proporzionale e in conformità ai seguenti principi:
il numero dei deputati da eleggere in ogni Stato membro sarà proporzionale al numero dei rispettivi abitanti. Ogni Stato membro avrà tuttavia un minimo di due deputati;
il Collegio elettorale della Comunità è diviso in circoscrizioni corrispondenti ciascuna a un territorio possibilmente non spezzato e appartenente a uno stesso Stato membro;
le circoscrizioni vengono determinate dal Parlamento delle Comunità europee in collaborazione con i governi degli Stati membri sulla base del loro ultimo censimento ufficiale della popolazione;
le circoscrizioni possono essere modificate dal Parlamento della Comunità dopo ogni censimento ufficiale della popolazione.
4. La Camera degli Stati è composta di cittadini della Comunità che abbiano non meno di 30 anni, eletti dai Parlamenti di ogni Stato membro secondo la procedura fissata dalla legislazione di ciascuno di essi, ma comunque nel rispetto del principio della rappresentanza proporzionale.
L’elezione ha luogo ogni cinque anni, al più tardi sette giorni dopo la proclamazione dei risultati per la Camera del popolo.
Ogni Parlamento nazionale elegge un numero di membri della Camera degli Stati uguale a quello previsto per ogni Stato dall’Atto di Bruxelles del 20 settembre 1976 e dal Trattato di Atene del 28 maggio 1979.
I membri della Camera degli Stati possono essere membri dei Parlamenti nazionali.
5. In caso di adesione di un nuovo Stato alla Comunità il numero dei membri della Camera del popolo e quello dei membri della Camera degli Stati potranno essere modificati dal Trattato di adesione. In ogni caso, il numero dei membri della Camera del popolo dovrà essere uguale o maggiore di quello dei membri della Camera degli Stati.
Qualora il numero dei membri della Camera degli Stati risultasse inferiore a quello dei membri della Camera del popolo, alle sedute comuni del Parlamento della Comunità parteciperà un numero di rappresentanti degli Stati, nominati per ogni seduta dai rispettivi Parlamenti secondo la procedura fissata dalla legislazione di ciascuno di essi, uguale alla differenza tra il numero dei membri delle due Camere. Tali membri supplementari saranno ripartiti tra gli Stati in modo da mantenere nella misura del possibile inalterato il rapporto tra le rispettive rappresentanze nella Camera degli Stati.
6. I membri del Parlamento della Comunità non votano per delegazione nazionale: essi votano individualmente, secondo coscienza, senza ricevere alcuna istruzione.
Essi godono delle immunità parlamentari tradizionali.
7. Il Parlamento discute e vota le leggi e le imposte della Comunità, approva i bilanci, autorizza la ratifica dei Trattati, accorda e revoca la fiducia al Governo.
Salvo disposizione contraria dello Statuto, ognuna delle due Camere prende le sue decisioni a maggioranza semplice dei voti espressi.
Ognuna delle due Camere ha il diritto di svolgere indagini sulle attività di ogni organo della Comunità.
8. Il diritto di iniziativa in materia di leggi spetta al Governo e ai membri delle due Camere.
9. Nei limiti della competenza della Comunità, la sua legislazione prevale, in caso di conflitto, sulla legislazione degli Stati membri.
10. Il progetto di bilancio della Comunità sarà sottoposto ogni anno alla Camera del popolo e successivamente alla Camera degli Stati. Il Parlamento lo può accettare, modificare o respingere. Il Parlamento esamina anche il bilancio consuntivo dell’anno trascorso.
Entro il primo anno di ogni legislatura, il Governo della Comunità sottopone al Parlamento in seduta comune un programma quinquennale con la indicazione delle risorse necessarie per realizzarlo e delle modalità del loro prelievo. Il Parlamento lo può accettare modificare o respingere.
11. Ciascuna delle due Camere elegge la propria segreteria e stabilisce il proprio regolamento.
12. Le funzioni del Consiglio dei Ministri e del Parlamento delle Comunità europee — fatta eccezione, per quanto riguarda il primo, per le competenze che gli sono riservate in virtù della seconda e settima Risoluzione, nei limiti temporali ivi previsti — saranno assunte dal Governo e dal Parlamento della Comunità.
 
 
Quinta Risoluzione: Potere giudiziario della Comunità
Il Parlamento decide di inserire nello Statuto articoli concernenti il potere giudiziario della Comunità, che saranno conformi ai seguenti principi:
1. Le funzioni giudiziarie della Comunità sono esercitate da un’Alta corte di giustizia e da altre Corti che la legge potrà istituire.
2. L’Alta corte di giustizia assicura il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dello Statuto e nell’interpretazione delle leggi della Comunità.
3. Essa è competente:
a) in caso di conflitto tra lo Statuto e le leggi o gli atti pubblici della Comunità;
b) in caso di conflitto tra lo Statuto e le leggi o gli atti pubblici degli Stati membri;
c) nei casi di divergenza tra Stati membri su questioni che lo Statuto attribuisce alla competenza della Comunità, o di una divergenza nella quale la Comunità è parte in causa;
d) nei casi di violazione delle prerogative e delle immunità diplomatiche;
e) in caso di conflitto tra le leggi e gli atti pubblici della Comunità e le leggi o gli atti pubblici degli Stati membri.
Il Parlamento della Comunità regolerà con una legge il diritto di azione dinanzi alla Corte.
Per i casi di cui alle lettere a) e b) questo diritto spetterà ad ogni cittadino leso, ad ogni Stato membro ed a qualsiasi organo della Comunità o ad una determinata frazione di ciascuno di essi. Per il caso di cui alla lettera e) l’Alta corte di giustizia pronunzia in via pregiudiziale secondo le modalità di cui al 2° e 3° comma dell’art. 177 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea.
4. Il Parlamento della Comunità ha il diritto di istituire, sotto la giurisdizione dell’Alta corte di giustizia, altre Corti incaricate di garantire il rispetto delle leggi della Comunità. La suddivisione delle competenze tra la Corte di giustizia e le altre Corti verrà stabilita dalla legge.
5. I Giudici della Comunità sono nominati a vita. Non possono essere revocati che in seguito a un procedimento che accerti una grave colpa di carattere disciplinare o l’incapacità fisica. Il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età verrà regolato dalla legge.
Il trattamento economico dei giudici è fissato dalla legge e non può subire riduzioni per la durata delle funzioni del giudice.
6. L’Alta corte di giustizia è composta di 15 membri. La legge regolerà la sua organizzazione, la sua procedura e i suoi rapporti con le altre eventuali Corti della Comunità e con le giurisdizioni degli Stati membri.
7. Il Consiglio europeo nomina i membri dell’Alta corte di giustizia tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per l’esercizio, nei rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza.
8. Le funzioni della Corte di giustizia delle Comunità europee saranno assunte dall’Alta corte di giustizia della Comunità.
Spetterà al Parlamento della Comunità regolare il modo nel quale avverrà l’assunzione di queste funzioni. Fino al momento in cui il Parlamento della Comunità avrà provveduto al riguardo, la Corte di giustizia delle Comunità europee continuerà a svolgere le sue funzioni.
 
 
[Sesta Risoluzione: Competenze della Comunità in materia di difesa]
 [Il Parlamento decide di inserire nello Statuto della Comunità articoli concernenti la difesa che saranno conformi ai seguenti principi:
1. La Comunità è responsabile della sicurezza e della difesa delle popolazioni e dei territori degli Stati membri contro ogni aggressione o minaccia di aggressione. L’assunzione effettiva di tale responsabilità avverrà al termine del periodo transitorio di cui al successivo punto 2.
2. Il passaggio graduale delle forze armate degli Stati membri sotto il controllo della Comunità avverrà nel corso di un periodo transitorio che avrà la durata di 10 anni — salvo che il Consiglio europeo si avvalga della facoltà di cui al 3° comma — secondo le modalità che saranno stabilite dal Consiglio europeo e, nel quadro degli orientamenti fissati da quest’ultimo, dal Consiglio dei Ministri.
A tal fine il Consiglio europeo stabilirà un piano nel quale saranno definite le tappe intermedie del trasferimento, gli obiettivi di ciascuna di esse e le modalità secondo le quali sarà di volta in volta constatato il raggiungimento di tali obiettivi.
Qualora, alla scadenza del decennio, il trasferimento delle forze armate degli Stati membri sotto il controllo della Comunità non fosse stato ancora completato, il periodo transitorio potrà essere prolungato dal Consiglio europeo per un massimo di tre anni.
3. Anche dopo il termine del periodo transitorio, gli Stati membri potranno possedere ed impiegare:
a) forze armate nazionali di polizia e di gendarmeria, esclusivamente preposte al mantenimento dell’ordine interno;
b) elementi armati nazionali destinati in ogni Stato ad assicurare la guardia personale del Capo dello Stato.
4. Al termine del periodo transitorio saranno proibite, salvo autorizzazione della Comunità, la produzione di materiale bellico, l’importazione e l’esportazione di materiale bellico proveniente da o destinato ad altri paesi, la progettazione e l’istallazione di impianti destinati alla produzione di materiale bellico, la fabbricazione di prototipi e la ricerca tecnologica concernente il materiale bellico.
5. La Comunità può esigere dai cittadini il servizio militare nelle sue forze armate alle condizioni fissate dalla legge. I cittadini sono sottomessi alla giurisdizione dei tribunali militari che saranno istituiti presso le forze armate europee.
Se, precedentemente alla formazione della Comunità, la Costituzione o la legge di uno Stato membro ha riconosciuto ai cittadini il diritto all’obiezione di coscienza, questo diritto non potrà essere loro tolto dalla Comunità.
I modi e i tempi dell’attuazione delle presenti disposizioni nel corso del periodo transitorio di cui al punto 2 della presente Risoluzione saranno stabiliti dal Consiglio europeo e dal Consiglio dei Ministri.
6. Il Presidente pro-tempore del Consiglio europeo è il Capo supremo delle forze armate della Comunità.]
 
 
Settima Risoluzione: Competenze della Comunità in materia di politica estera
Il Parlamento decide di inserire nello Statuto della Comunità articoli concernenti la politica estera della Comunità, che saranno conformi ai seguenti principi:
1. Tutte le relazioni con gli altri Stati o con le organizzazioni internazionali, compresa la stipulazione di trattati, concernenti gli affari la cui competenza è trasferita alla Comunità, spettano a quest’ultima.
I trattati internazionali, [tranne quelli in materia di difesa e di sicurezza nel corso del periodo transitorio di cui al punto 2 della sesta Risoluzione,] sono negoziati dal Governo della Comunità. [Nel corso del periodo transitorio di cui al punto 2 della sesta Risoluzione, il Consiglio europeo, qualora ne ravvisi l’opportunità, potrà nominare plenipotenziari per negoziare, in nome della Comunità, trattati in materia di difesa e di sicurezza che saranno sottoposti, prima della stipula, all’approvazione unanime del Consiglio stesso e, successivamente, sottoposti alla ratifica dei competenti organi costituzionali degli Stati membri.]
La Comunità possiede il diritto di legazione attivo e passivo.
2. Gli Stati membri conservano le loro relazioni internazionali particolari, compreso il diritto di legazione, per tutte le materie che sono di loro competenza.
Essi hanno il diritto di delegare alla Comunità la facoltà di concludere, in loro nome, trattati che si riferiscono a queste materie.
3. Fino a che un emendamento allo Statuto non avrà disposto altrimenti, la Comunità e gli Stati membri dovranno accordarsi per prendere le misure relative alle rispettive rappresentanze nelle organizzazioni internazionali e per coordinare i loro servizi diplomatici.
4. I trattati o parti di trattati conclusi anteriormente tra gli Stati membri della Comunità e altri Stati, e che concernono affari che rientrano nelle competenze della Comunità, resteranno in vigore conformemente al diritto internazionale. Tuttavia non potranno essere rinnovati alla loro scadenza.
Gli Stati membri sono tenuti a far conoscere alle altre parti contraenti la loro nuova situazione di membri della Comunità e a domandare di procedere, di comune accordo, all’abrogazione o alla revisione di detti trattati.
D’altra parte, qualora la Comunità stipuli un trattato con un altro Stato riguardante materie di competenza della Comunità, gli Stati membri accettano che tutti i trattati concernenti queste stesse materie in vigore tra gli Stati membri e quello Stato siano automaticamente abrogati.
[Per i trattati in materia di difesa, fatte salve le disposizioni di cui al 2° comma del punto 1 della presente Risoluzione, le disposizioni di cui sopra varranno a partire dalla scadenza del periodo transitorio di cui al punto 2 della sesta Risoluzione.]
 
 
Ottava Risoluzione: Competenze della Comunità in materia di finanze
Il Parlamento decide di inserire nello Statuto della Comunità articoli concernenti le finanze della Comunità, i quali saranno conformi ai seguenti principi:
1. Per permetterle di adempiere ai compiti che le sono affidati, la Comunità ha il diritto di stabilire e di percepire imposte dirette ed indirette e/o partecipazioni al gettito di imposte dirette ed indirette nazionali, di fare prestiti, di acquistare, possedere e vendere beni mobili ed immobili nel territorio degli Stati membri.
2. Il diritto degli Stati membri di stabilire e percepire imposte dirette e indirette non è limitato in alcun modo dalla disposizione di cui sopra.
3. I limiti massimi dell’imposizione di tributi comunitari e delle partecipazioni al gettito di imposte nazionali saranno deliberati dal Parlamento in seduta comune entro il primo anno di ogni legislatura con validità per tutta la legislatura, unitamente al programma di legislatura ed in connessione con esso.
In questa sede, il Parlamento elaborerà le direttive generali della politica finanziaria e fiscale per il quinquennio, rinviandone l’attuazione, in funzione dell’andamento della congiuntura, alle sessioni ordinarie dedicate all’approvazione dei bilanci.
4. La legislazione fiscale della Comunità non può stabilire tra i contribuenti della Comunità alcuna discriminazione in ragione della loro appartenenza ad uno o all’altro Stato membro.
5. I sistemi di imposte e di contribuzioni attualmente in vigore per assicurare il funzionamento della Comunità europea del carbone e dell’acciaio, della Comunità economica europea e della Comunità europea per l’energia atomica resteranno in vigore nel corso della prima annata fiscale della Comunità.
6. I conti concernenti le operazioni del bilancio sono controllati da una Corte dei conti, che sarà nominata dal Parlamento.
[7. Nel corso del periodo transitorio di cui al punto 2 della sesta Risoluzione, le contribuzioni nazionali necessarie alla copertura del costo delle forze armate che saranno state trasferite sotto il controllo della Comunità saranno fissate dal Consiglio europeo di concerto con i Governi nazionali. Alla scadenza del periodo transitorio tali spese saranno integrate nel bilancio della Comunità.]
 
 
Nona Risoluzione: Disposizioni finali e revisione dello Statuto.
Il Parlamento decide di inserire nello Statuto articoli concernenti le disposizioni finali e la revisione dello Statuto che saranno conformi ai seguenti principi:
1. Quando un’azione della Comunità risulti necessaria per raggiungere uno degli scopi della Comunità stessa, senza che lo Statuto abbia previsto i poteri e gli strumenti di azione a tal uopo richiesti, il Parlamento, deliberando a maggioranza assoluta dei membri di ognuna delle due Camere, prende le disposizioni del caso.
2. Il Parlamento della Comunità, deliberando a maggioranza di due terzi dei membri di ognuna delle due Camere, può adottare emendamenti che modifichino o completino lo Statuto:
a) di sua propria iniziativa;
b) su richiesta del Governo della Comunità;
c) su voto espresso da un Governo o da un Parlamento nazionale.
3. Gli emendamenti adottati ai sensi del punto 2 della presente Risoluzione entreranno in vigore alle seguenti condizioni:
a) durante il periodo transitorio di cui al punto 2 della sesta Risoluzione per tutti gli emendamenti è richiesta l’approvazione di tutti gli Stati membri, data nelle loro forme costituzionali;
b) dopo la scadenza del periodo transitorio di cui al punto 2 della sesta Risoluzione, gli emendamenti devono ottenere l’approvazione dei due terzi degli Stati membri, approvazione data nelle stesse forme.
 
FRANCESCO ROSSOLILLO


*Aggiornamento della Risoluzioni del Comité d’Etudes pour la Constiution Européenne del 1952.
[1] Questo comitato era costituito da Fernand Dehousse, segretario generale, Max Becker, Lodovico Benvenuti, Piero Calamandrei, Arthur Calteux, Pierre De Felice, Henri Frenay, Hans Nawiasky, Herman Punder, Altiero Spinelli, Cornelis van Rij. J.H.W. Verzijl prestò la sua assistenza tecnica. Il Comitato associò ai propri lavori i professori Robert R. Bowie e Carl J. Friedrich della Harvard University, che parteciparono a titolo consultivo a parte delle sedute del comitato e costituirono, sotto gli auspici dell’American Committee on United Europe e con l’aiuto della Ford Foundation, un gruppo di studio di cui facevano parte: Ayers Brinser, H. van Buren Cleveland, Paul A. Freund, Robert G. McCloskey, Edward McWhinney, Louis B. Sohn, Arthur E. Sutherland jr., William J. Schrenk, tutti docenti alla Harvard University. Questo gruppo di studio raccolse, con la collaborazione di una ventina di ricercatori, un’imponente documentazione storica sul modo in cui i problemi istituzionali erano stati affrontati e risolti in cinque federazioni moderne: Australia, Canada, Repubblica Federale di Germania, Svizzera e Stati Uniti d’America. I risultati di questi studi furono pubblicati in sette volumi, editi dal Movimento europeo, con il titolo «Etudes sur le fédéralisme», nel dicembre del 1952.
[2] La commissione, presieduta da Francesco Rossolillo, è stata insediata dal Comitato federale nella sua seduta del 19-20 dicembre 1981.
[3] Le parti scritte in tondo riproducono testualmente le Risoluzioni originali del Comité d’Etudes pour la Constitution Européenne del 1952.
Le parti scritte in corsivo ne costituiscono gli aggiornamenti.
Il testo completo costituisce la versione B (v. pag. 83). Lo stesso testo privo delle parti tra parentesi quadre costituisce la versione A.
[4] L’espressione «Capo del governo» non è tecnicamente corretta. La dizione appropriata sarebbe quella di «Presidente del Consiglio». Si è ritenuto però di non impiegare questo termine per non ingenerare confusione tra il Governo e il Consiglio dei Ministri (di cui ai punti 6 e seguenti della seconda Risoluzione). Il numero dei ministri è stato indicato a titolo puramente esemplificativo. Ciò che la Commissione ha comunque ritenuto essenziale è che il loro numero sia limitato, per consentire la razionalizzazione del lavoro del Governo.

 

 

 

 

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