IL FEDERALISTA

rivista di politica

 

Anno LXV, 2023, Numero 1, Pagina 3

Dalle risorse proprie all’unione fiscale

GIULIA ROSSOLILLO

Introduzione.

Per comprendere l’importanza della creazione di un’unione fiscale e le difficoltà incontrate nel corso del processo di integrazione ogniqualvolta si sia tentato di compiere passi in questa direzione, è utile partire dall’origine del sistema attuale di finanziamento dell’Unione europea. Ripercorrerne la storia e ricordare i tentativi che sono stati compiuti per rendere la decisione sulle risorse proprie più democratica e sottratta alla decisione unanime degli Stati consente infatti di mostrare i limiti del sistema attuale e di capire quali riforme siano necessarie affinché l’Unione acquisti indipendenza dagli Stati membri quanto al reperimento delle risorse per il suo funzionamento.

La difficoltà — che emergeranno in questa analisi — di evolvere verso un sistema simile a quello della CECA,[1] e dunque differente dal sistema di finanziamento delle organizzazioni internazionali classiche, è specchio della consapevolezza da parte degli Stati membri dell’influenza cruciale del meccanismo di finanziamento di un’organizzazione sul grado di autonomia della stessa; e quindi del forte significato politico che un simile passaggio rivestirebbe.
  

Dai contributi degli Stati membri alle “risorse proprie”.

Al momento della sua creazione, la CEE, secondo quanto disponeva l’art. 200 TCEE, era interamente finanziata da contributi degli Stati membri, come qualsiasi organizzazione internazionale (ad esclusione della CECA). A differenza degli atti fondativi delle organizzazioni internazionali classiche, tuttavia, l’art. 201 TCEE disponeva che in futuro sarebbe stato possibile passare a un sistema di finanziamento fondato su risorse proprie e dunque improntato all’autonomia finanziaria del livello sovrannazionale nei confronti degli Stati membri.[2]

Tale passaggio si sarebbe compiuto solo in seguito a una decisione assunta tramite una procedura molto gravosa. Era infatti previsto che il Consiglio, all’unanimità, previa consultazione dell’Assemblea (l’attuale Parlamento europeo), stabilisse le disposizioni necessarie al passaggio a un sistema di risorse proprie e ne raccomandasse l’adozione da parte degli Stati membri in conformità alle loro rispettive norme costituzionali: era dunque necessaria una doppia unanimità, sia a livello europeo, sia a livello nazionale, e la procedura era nelle mani dei rappresentanti dei governi, avendo il Parlamento europeo solo un potere consultivo.

Il carattere intergovernativo di tale procedura e la scarsa partecipazione del Parlamento europeo trovavano la loro ragion d’essere in due circostanze. Quanto allo scarso perso del Parlamento europeo, nel fatto che si trattava di un’istituzione che ai tempi aveva poteri molto limitati e non era eletta a suffragio universale diretto. Il suo ruolo puramente consultivo in materia di determinazione delle risorse dell’Unione era dunque semplicemente una conseguenza del suo scarso peso nella struttura complessiva della CEE. Quanto al carattere gravoso della procedura, l’art. 201 TCEE prevedeva un procedimento per alcuni aspetti simile a una procedura di revisione dei trattati, dal momento che richiedeva, oltre a una decisione a livello sovranazionale, anche la ratifica da parte degli Stati membri. Ora, nel Trattato di Roma, le ipotesi nelle quali era prevista un’approvazione da parte degli Stati membri costituivano — come lo costituiscono ora — un’eccezione, essendo limitate ad alcuni passaggi considerati in grado di incidere in modo netto processo di integrazione: il passaggio a un sistema di finanziamento fondato su risorse proprie poteva in effetti essere considerato come un cambio di carattere essenziale quanto al funzionamento e allo stesso carattere dell’Unione europea, cambio la cui importanza giustificava il ricorso a una procedura di approvazione unanime a due livelli.

Una volta tale passaggio avvenuto, tuttavia, non avrebbe avuto più senso il mantenimento di una simile procedura, concepita dai redattori del trattato come una procedura una tantum.[3] In effetti, negli anni Sessanta, la Commissione aveva proposto a due riprese una modifica dell’art. 201 TCEE, modifica che avrebbe comportato che, dopo la prima decisione di passaggio a un sistema di risorse proprie, la determinazione delle nuove risorse avvenisse secondo una procedura più semplice, con un maggior ruolo del PE e, dopo la sua elezione a suffragio universale diretto, con l’eliminazione delle ratifiche nazionali.[4] L’abolizione di queste ultime veniva peraltro richiesta dallo stesso Parlamento in una risoluzione del 1969 nella quale esso rivendicava il proprio potere di decidere sulle risorse della Comunità.[5]

Si tratta tuttavia di proposte che non hanno avuto seguito e che dunque non sono state in grado di scalfire il monopolio degli Stati membri in tale materia. Così, nel 1970[6] si sono introdotte le prime risorse proprie con una decisione adottata secondo la procedura prevista dall’art. 201 TCEE, e le decisioni sulle risorse proprie successive hanno seguito la medesima procedura, oggi prevista dall’art. 311 TFUE.

In particolare, con la decisione del 1970 si è previsto che confluissero nel bilancio dell’Unione i proventi della tariffa doganale comune (dazi) e i prelievi agricoli, le due risorse più “proprie”, dal momento che sono legate a competenze dell’Unione e sono versate interamente al bilancio comune. A queste si aggiunge poi l’Iva comunitaria, risorsa definita “debole”, in quanto non collegata a competenze dell’Unione e versata nel suo bilancio solo in parte.

Nel 1988, infine, seguendo la medesima procedura, viene introdotta la cosiddetta quarta risorsa, consistente in una percentuale del RNL degli Stati membri, risorsa dal carattere residuale, cioè utilizzata per coprire la parte di spese dell’Unione non coperta dalle altre tre risorse, ma che, a causa della diminuzione delle risorse proprie tradizionali e dell’aumento delle competenze dell’Unione, è giunta oggi a coprire più del 70% del bilancio dell’Unione.[7]
 

I tre limiti del sistema attuale di finanziamento dell’Unione europea.

Dal quadro sopra tracciato emerge come il sistema di finanziamento dell’Unione non risponda né alle caratteristiche del sistema di finanziamento della CECA, né all’idea dei Padri fondatori sottesa all’art. 201 TCEE e si caratterizzi per tre limiti essenziali: quello della tipologia delle risorse, ormai costituite in gran parte da una risorsa in tutto e per tutto identica ai contributi statali, quello della scarsa democraticità data dalla semplice consultazione del PE e quello della dipendenza dell’Unione dagli Stati membri anche per quanto riguarda la procedura di assunzione della decisione sulle risorse proprie.

Si tratta di tre aspetti strettamente collegati tra loro, e che dunque andrebbero affrontati in modo congiunto. Affrontarne solo alcuni, come sembrano proporre coloro che si concentrano unicamente sulla necessità di sostituire la quarta risorsa con risorse differenti, avrebbe in effetti come risultato o l’inefficacia della riforma quanto alla capacità dell’Unione di autodeterminarsi o addirittura un peggioramento della situazione attuale.

In primo luogo, non è pensabile affrontare separatamente il problema della scarsa partecipazione del Parlamento europeo alla decisione sulle risorse proprie e quello dell’eliminazione dell’approvazione della decisione sulle risorse proprie da parte dei parlamenti nazionali. E questo sia che si vogliano eliminare le ratifiche nazionali, ma non aumentare il peso del Parlamento europeo, sia che si ritenga utile attribuire al Parlamento europeo un potere di co-decisione con il Consiglio in materia di finanziamento dell’Unione, ma non si voglia eliminare l’approvazione di tale decisione da parte degli Stati membri.

In effetti, eliminare le ratifiche nazionali senza al contempo rafforzare il ruolo del Parlamento europeo attribuendogli un ruolo di co-decisore insieme al Consiglio in materia di finanziamento dell’Unione significherebbe creare un vuoto di legittimazione democratica in una materia — quella fiscale — che rappresenta uno dei pilastri della sovranità. I rappresentanti dei cittadini non potrebbero infatti esprimersi sulle entrate dell’Unione a livello nazionale perché i Parlamenti nazionali verrebbero esclusi dalla decisione sulle risorse proprie, e d’altro lato non avrebbero alcun potere di esprimere la loro volontà neppure a livello europeo, dal momento che il Parlamento europeo è solo consultato e di fatto non ha alcun potere di incidere sulla determinazione delle risorse dell’Unione. Viceversa, attribuire al Parlamento europeo il potere di decidere sulle risorse proprie insieme al Consiglio senza eliminare le ratifiche nazionali renderebbe tale modifica inefficace dal punto di vista dell’acquisizione di indipendenza da parte dell’Unione, poiché i singoli Stati membri manterrebbero il loro potere di veto sul finanziamento del livello europeo.

Quanto al legame tra ratifiche nazionali e tipologia di risorse dell’Unione, va messo in luce che il livello di legittimazione democratica della decisione sulle risorse dell’Unione è strettamente legato alla tipologia delle risorse in questione. Quando la CEE era finanziata da contributi degli Stati membri, era in effetti del tutto legittimo che la decisione sulle entrate dell’organizzazione, in quanto impegnava le finanze degli Stati stessi, fosse approvata dai Parlamenti di questi ultimi,[8] e che dunque la legittimazione democratica della stessa provenisse dal livello nazionale. Nell’ipotesi in cui invece non siano più i contributi statali a finanziare l’organizzazione, ma questa abbia il potere di procurarsi autonomamente le risorse necessarie all’esercizio delle proprie competenze, e quindi sia dotata di una competenza fiscale autonoma esercitata direttamente su cittadini e imprese, è dall’organo rappresentativo dei cittadini/contribuenti europei nel loro insieme che la legittimazione democratica deve provenire.

La ragione per la quale l’attuale art. 311 TFUE prevede l’approvazione della decisione sulle risorse proprie da parte degli Stati membri secondo le loro rispettive norme costituzionali è dunque proprio il fatto che, contrariamente alla volontà dei Padri fondatori, l’attuale sistema di finanziamento dell’Unione include non solo risorse proprie in senso stretto, bensì in modo prevalente risorse in tutto e per tutto identiche ai contributi statali.
 

Articles of Confederation e Unione europea.

Se dunque per arrivare a una vera unione fiscale, e rendere l’UE indipendente nella sua sfera di azione dagli Stati membri è necessario affrontare tutti e tre i profili sopra citati (tipologia di risorse, legittimazione democratica, autonomia decisionale dell’Unione), si tratta di vedere quali sono i fattori che potrebbero spingere verso questo passo, e che conseguenze esso avrebbe sulla struttura dell’Unione nel suo complesso.

Su questi aspetti, alcuni spunti interessanti possono derivare dall’esperienza americana, e in particolare dalla costruzione del potere fiscale federale nel passaggio dagli Articles of Confederation alla Federazione.[9]

Il punto di partenza di questa riflessione è costituito dal fatto che, dal punto di vista del finanziamento del livello centrale, la situazione degli Stati americani sotto il vigore degli Articles of Confederation e quella dell’attuale Unione europea sono molto simili. La Confederazione americana si finanziava infatti attraverso contributi pagati dagli Stati membri al livello centrale e era priva dunque di autonomia da questi ultimi.

Come è noto, la guerra di indipendenza americana era nata dal tentativo britannico di imporre alle colonie americane tributi necessari per pagare i debiti della Guerra dei sette anni e dal rifiuto di queste di pagare tali imposte[10] in assenza di una loro rappresentanza nel Parlamento britannico. Una volta acquisita l’indipendenza e dato vita a una forma di organizzazione di carattere confederale regolata dagli Articles of Confederation e fondata sul principio in base al quale “each state retains its sovereignty, freedom and independence” (Article II), le ex-colonie furono tuttavia costrette a far fronte ai debiti contratti per finanziare la guerra di indipendenza attraverso l’imposizione di tasse molto elevate. In effetti, secondo l’art. VIII degli Articles of Confederation,[11] i contributi per il finanziamento della Confederazione erano decisi dal Congresso, le cui decisioni erano rivolte agli Stati membri: erano dunque questi ultimi a dover contribuire al bilancio confederale e dunque a dover imporre tasse ai propri cittadini per reperire le risorse necessarie.

Proprio il peso eccessivo di tali imposte aveva provocato una reazione dei cittadini in alcuni Stati e in alcuni casi a vere e proprie rivolte. Gli Stati iniziarono dunque a rifiutarsi di pagare i loro contributi alla Confederazione, mettendo quest’ultima in forte difficoltà e di fatto nell’impossibilità di funzionare.

Per far fronte a questa situazione, il Congresso propose di imporre una tariffa comune del 5% sulle importazioni, che avrebbe dovuto finanziare direttamente il bilancio confederale. Questa possibilità era tuttavia subordinata a una modifica degli Articles of Confederation i quali, come gli attuali Trattati istitutivi dell’UE, potevano essere modificati solo con il consenso unanime degli Stati membri, modifica resa impossibile dall’opposizione del Rhode Island. Due anni dopo la medesima proposta, adattata per venire incontro alle obiezioni del Rhode Island, veniva ripresentata, ma questa volta era lo Stato di New York a opporsi, chiudendo la prospettiva di un’imposta comune sulle importazioni.

Pur nel diverso contesto storico, la situazione ora illustrata ricorda le difficoltà che emergono nell’Unione europea ogniqualvolta si tratti di affrontare il problema del suo finanziamento, tuttora sottoposto al ricatto del potere di veto di ogni singolo Stato membro.

Nel caso della Confederazione americana, è stata proprio l’insostenibilità di questa situazione a far fare il passo verso la fiscalità federale e, pochi anni dopo una guerra di indipendenza sorta come reazione a tasse imposte dall’Inghilterra, a decidere di dar vita a un governo federale dotato di potere fiscale.
 

Le spinte verso l’unione fiscale che emergono dall’esperienza americana.

Le ragioni per le quali è interessante far riferimento all’esperienza della creazione degli Stati Uniti d’America non risiedono tuttavia semplicemente nel parallelismo tra la struttura della Confederazione americana e l’attuale struttura dell’Unione europea, ma anche nella possibilità di individuare nell’ambito dell’esperienza americana gli elementi che hanno portato alla creazione di un’unione fiscale, e dunque al passaggio alla forma federale, elementi che possono costituire una guida per comprendere quali potrebbero essere le spinte in questa direzione nell’ambito del processo di integrazione europea.

Il primo elemento che va messo in rilievo a questo proposito è costituito dal fatto che negli Stati Uniti l’attribuzione di potere fiscale al livello centrale ha avuto come punto di partenza il tema del debito. In primo luogo perché il governo federale si era accollato il debito degli Stati — che avevano perso completamente la fiducia dei creditori e dunque non riuscivano a reperire risorse — liberandoli da un notevole peso.[12] In secondo luogo perché il governo federale, per poter compiere questo passo, ha dovuto reperire risorse in breve tempo, e lo ha fatto contraendo a sua volta debiti, garantiti questa volta da una fiscalità federale. Partendo dalla necessità di far fronte ai debiti statali e confederali è stato dunque più facile arrivare all’attribuzione di potere fiscale al governo federale; a sua volta il potere fiscale federale ha reso i titoli federali più appetibili perché garantiti da una struttura di governo — la nuova federazione americana — in grado di reperire autonomamente le risorse per ripagare i titoli in questione.[13]

Sotto questo aspetto, la strada imboccata dall’Unione europea con Next Generation EU conferma come partire dal problema del debito sia più facile che affrontare direttamente la fiscalità. Nell’Unione europea, tuttavia, a questo primo passo non ha fatto ancora seguito l’attribuzione di potestà fiscale all’Unione europea, nonostante la necessità di trovare risorse per ripagare il debito si ponga con forza.[14]

Il secondo elemento interessante che emerge dall’esperienza americana concerne il legame inscindibile tra potere fiscale ed esercizio delle competenze da parte del livello di governo al quale tale potere è attribuito. La competenza fiscale è in effetti il presupposto dell’esercizio di ogni altra competenza, sicché la decisione di entrare a far parte di un’Unione fiscale comporta la possibilità di beneficiare dei vantaggi discendenti dall’appartenenza a un’organizzazione in grado di esercitare le proprie funzioni in modo efficace. Così, l’istituzione di un’imposta sulle importazioni da parte del neo nato governo federale a prima vista avrebbe dovuto incontrare la contrarietà degli Stati costieri, come lo Stato di New York, gli unici beneficiari di una simile imposta quando questa era di competenza statale. Questi Stati, tuttavia, essendo, in virtù del loro carattere costiero, più esposti ad invasioni nemiche, vedevano nella fiscalità federale, che avrebbe consentito il finanziamento di un esercito comune, un vantaggio in grado di compensare la perdita di introiti derivanti dalle importazioni.

Ora, il legame tra fiscalità ed esercizio di tutte le altre competenze dovrebbe essere messo in evidenza con chiarezza anche nel dibattito sulla costruzione di un’unione fiscale europea. Si tratta infatti di un elemento che può contribuire a coagulare il consenso attorno all’esigenza di creare una fiscalità europea anche in quegli Stati tradizionalmente ostili a limitare la propria sovranità in questo settore. Solo attraverso questo passo è infatti possibile garantire che l’Unione europea agisca in modo efficace in tutti quegli ambiti nei quali l’azione dei singoli stati membri non è ormai più in grado di fornire una soluzione. Così, a uno Stato, come la Polonia o i paesi baltici, preoccupato dall’assenza di una difesa europea di fronte alla minaccia russa, dovrebbe essere ricordato che la cessione di potere fiscale all’Unione avrebbe come contropartita la possibilità di finanziare una difesa europea in grado di proteggere gli Stati più esposti alla minaccia esterna.

Infine, va sottolineato il legame inscindibile tra creazione di un potere fiscale sovranazionale e creazione di una struttura istituzionale nuova. Negli Stati Uniti, in effetti, l’attribuzione di potere fiscale alla Federazione ha fatto sì che ci si ponesse il problema dell’esercizio di questo potere e del controllo sul suo esercizio attraverso una struttura bicamerale e un sistema di checks and balances che ha poi dato luogo alla forma dello Stato federale. Nell’Unione europea affrontare il problema dell’unione fiscale e di una fiscalità sovranazionale, porterebbe dunque inevitabilmente a porsi il problema di un organo di governo che decida gli orientamenti della politica fiscale sulla base di valutazioni politiche. Questo ruolo dovrebbe spettare alla Commissione, che perderebbe la sua funzione esclusivamente tecnica per assumerne una politica e che dovrebbe essere nominata secondo un meccanismo che la renda espressione della maggioranza formatasi in seno al PE. La fiscalità porterebbe dunque inevitabilmente a porre le basi per la creazione di un governo europeo legittimato democraticamente.


[1] Secondo l’art. 49 del Trattato CECA, l’Alta Autorità poteva stabilire prelievi sulla produzione del carbone e dell’acciaio, oltre a poter contrarre prestiti. Il tasso medio dei prelievi non poteva superare l’1%, salvo autorizzazione preventiva del Consiglio che deliberava a maggioranza dei 2/3. Sul finanziamento della CECA v. A. Rossignol, Les finances de la C.E.C.A. et le développement financier des institutions européennes, Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger, 70 (1954), pp. 986 ss.; P. Mioche, Les cinquante années de l’Europe du charbon et de l’acier, Luxembourg, Commission européenne, Office des publications, 2004, p. 71; A. De Feo, Histoire des pouvoirs budgétaires et de la politique de l’Union européenne, Partie I: la Communauté européenne du charbon et de l’acier 1952-2002, Archives historiques du Parlement européen, Centre Robert Schuman d’études avancées, Série sur l’histoire de l’Union européenne, Mars 2015; A. Zatti, Le finanze della CECA: spunti e riflessioni per il futuro della UE, in G. Rossolillo (a cura di), L’integrazione europea prima dei trattati di Roma, Soveria Mannelli, Rubettino editore, 2019, pp. 57 ss..

[2] Art. 201 TCEE: “La Commissione studierà a quali condizioni i contributi finanziari degli Stati membri di cui all’art. 200 potrebbero essere sostituiti con risorse proprie, e in particolare con entrate provenienti dalla tariffa doganale comune dopo la definitiva instaurazione di quest’ultima. A tal fine, la Commissione presenterà proposte al Consiglio. Il Consiglio, deliberando all’unanimità, dopo aver consultato l’Assemblea in merito a tali proposte, potrà stabilire le disposizioni di cui raccomanderà l’adozione da parte degli Stati membri, in conformità alle loro rispettive norme costituzionali”.

[3] In questo senso v. A. Boissenin, Le financement de l’Union européenne: moteur d’une intégration politique? Contribution à l’étude du système budgétaire européen, Paris, INSP, 2019, p. 160.

[4] Secondo la proposta della Commissione, nel caso in cui il Parlamento europeo avesse approvato a maggioranza di due terzi la proposta della Commissione, il Consiglio avrebbe potuto deliberare in modo conforme a tale proposta non all’unanimità, ma a maggioranza qualificata. V. Projet de traité portant modification des articles 201 et 203 du traité instituant la Communauté économique européenne, in Parlement Européen, Les ressources propres aux Communautés européennes et les pouvoirs budgétaires du Parlement européen, Lussemburgo, 1970, p. 81 ss.

[5] Risoluzione del Parlamento europeo del 10 dicembre 1969 contenente il parere sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio relative all’istituzione di risorse proprie della Comunità e all’accrescimento dei poteri di bilancio del Parlamento europeo.

[6] Decisione 70/243/CECA, Cee, Euratom del 21 aprile 1970, relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità, in G.U. L 94 del 28.4.1970, p. 19.

[7] Dal momento che quest’ultima risorsa in niente si differenzia dai contributi statali che finanziavano la CEE prima del 1970, l’espressione “risorse proprie” ha ormai dunque perso il suo significato iniziale di strumento volto a garantire una capacità autonoma di finanziamento al livello europeo. Sul punto v. A. Boissenin, Le financement de l’Union européenne: moteur d’une intégration politique?, op. cit., p. 46. Sul significato sostanziale dell’espressione “risorse proprie” v. C. D. Ehlermann, The financing of the Community: the distinction between financial contributions and own resources, Common Market Law Review, 19 (1982), p. 517 ss.; G. Isaac, La notion de ressources propres, in G. Isaac (sous la direction de), Les ressources financières de la Communauté européenne, Paris, Economica, 1986, p. 70 ss.; G, Rossolillo, Autonomia finanziaria e integrazione differenziata, Il Diritto dell’Unione europea, 4 (2013), p. 793 ss..

[8] A. Boissenin, Le financement de l’Union européenne: moteur d’une intégration politique?, op. cit., p. 160; A. Iliopolou-Penot, L’instrument pour la relance Next Generation EU: “where there is a political will, there is a legal way?”, Revue trimestrielle de droit européen, 57 (2021), pp. 527 ss., a p. 530.

[9] Sul passaggio dagli Articles of Confederation alla forma federale v. per tutti J.J. Ellis, The Quartet, Orchestrating the second American revolution 1783-1789, New York, Alfred A. Knopf, 2016. Sul parallelismo tra creazione di un potere fiscale federale negli Stati Uniti e situazione dell’Unione europea v. T. Wozniakowski, Fiscal Unions. Economic integration in Europe and the United States, Oxford, Oxford University Press, 2022.

[10] In particolare, attraverso il Sugar Act (1764), lo Stamp Act (1765), il Townshend Act (1767) e il Tea Act (1773).

[11] “All charges of war, and all other expences that shall be incurred for the common defence or general welfare, and allowed by the United States in Congress assembled, shall be defrayed out of a common treasury, which shall be supplied by the several States in proportion of the value of all land within each State, granted or surveyed for any person, as such land and the buildings and improvements thereon shall be estimated according to such mode as the Unite States in Congress assembles, shall from time to time direct or appoint. The taxes for paying the proportion shall be laid and levied by the authority and direction of the legislatures of the several States within the time agreed upon by the United States in Congress assembled”.

[12] Sul punto v. J.S. Steele Gordon, Hamilton’s Blessing. The Extraordinary Life and Times of Our National Debt, New York, Walker & Company, 1998, pp. 27 ss.. La proposta di Hamilton che la federazione si accollasse il debito degli Stati fu respinta dal Congresso ben cinque volte prima che Hamilton riuscisse a farla approvare. Una delle ragioni che spinsero Hamilton ad insistere per l’estinzione dei debiti statali e la creazione di un debito federale era la consapevolezza del legame tra possesso di titoli di debito federali e lealtà alla federazione: “The debts, of course were largely held by the prosperous men of business, commerce and agricolture - the oligarchs, in other words. These men’s loyalties lay mainly with their respective states and the cozy local societies in which they had grownup. Although they had largely supported the creation of the new Union, Hamilton had every reason to suppose that their support would quickly fade away if their self-interest dictated it. Hamilton, therefore, was anxious to make it in the self-interest of these men to continue their support of the Union. If they had a large share of their assets held in federal bonds, they would have powerful incentives for wishing the Union well” (J.S. Steele Gordon, Hamilton’s Blessing…, op. cit., p. 29).

[13] Sul punto v. J.S. Steele Gordon, Hamilton’s Blessing…, op. cit., p. 31 s. Come nota T. Wozniakowski, Fiscal Unions. Economic integration in Europe and the United States, op. cit., p. 12, a dieci anni dalla creazione della federazione americana il governo federale degli Stati Uniti è stato in grado di ricavare dalla tariffa doganale comune 600 volte più introiti di quelli che ne avevano ricavato gli Stati separatamente in precedenza. Lo stesso avverrebbe nell’Unione europea, se si desse vita a una potestà fiscale sovranazionale: “for instance, if a digital tax were introduced at EU level, tech companies would not be able to take advantage of the tax competition between the member States and so would not be able to evade such tax by shifting their tax residence to a State with a low tax on the income that they generate. Member States would benefit from the fact that the EU would be fiscally independent – their share of transfers to the EU would diminish as a result, which could potentially lead to lower rates of domestic taxes” (nota 48).

[14] Sulla prospettiva di nuove risorse proprie v. C. Sciancalepore, Le risorse proprie nella finanza pubblica europea, Bari, Cacucci, 2021.

 

 

 

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